PROGETTO DI COSTITUZIONE DEMOCRATICA DIRETTA DEGLI STATI UNITI D’EUROPA.

INDICE

– Introduzione.
– Prefazione al Progetto di Costituzione europea.
1. Stati Uniti d’Europa – Progetto di Costituzione democratica diretta.
– Preambolo.
– Capitolo I – Autorità degli Stati Uniti d’Europa.
– Capitolo II – Disposizioni generali.
– Capitolo III – Stati membri e Autonomie locali.
2. Dichiarazione della Sovranità del Popolo.
3. Invito alle Nazioni e a quanti vogliono che i cittadini siano sovrani.
4. Appello ai Popoli.
Appendice – Elenco degli articoli costituzionali.
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INTRODUZIONE

Democrazia, etimologicamente, significa “potere del Popolo”. Oggi la democrazia deve crescere, occorre più “democrazia”, ossia più “potere del Popolo”.
L’essenza della democrazia sta nella realizzazione degli strumenti istituzionali che consentono l’esercizio inalienabile, completo e vincolante della Sovranità del Popolo.
Si rileva che negli Stati dove c’è più democrazia c’è più benessere, ove c’è meno democrazia c’è meno benessere.
Possiamo sollevare i ceti più poveri a un tenore di vita degno di un uomo libero, dando più forza politica ai cittadini. Non è necessario che gli Stati lottino fra loro. Con la democrazia diretta si ha il diritto essenziale che permette la collaborazione degli esseri umani e il miglioramento delle sorti dell’umanità, che non accetta la discriminazione, che vuole le Comunità di Stati democratici capaci di reciproca solidarietà.
I problemi non possono essere risolti, afferma Albert Einstein, con la stessa struttura mentale che li ha prodotti. La ricerca fa parte della natura umana.
Oggi per risolvere i problemi dell’Europa occorrono altre e nuove strutture che permettano di dare prevalente importanza al processo evolutivo della democrazia, con la partecipazione diretta e vincolante di tutti i cittadini alle decisioni sulle esigenze comuni: questo raccoglie grandi consensi e vince.
La società civile è sempre più immersa nella rivoluzione Internet, che facilita contatti stretti fra tutti, trasparenza in rete, un’intelligenza collettiva, collaborazione globale, convergenza di intenti socialmente validi, votazioni popolari a costo zero, e di conseguenza favorisce sempre più l’istituzione del diritto della democrazia diretta.
Al contrario i poteri forti non desiderano il progresso della democrazia, ma il mondo sta cambiando e l’Unione Europea non va da nessuna parte se rimane legata unicamente alle strutture del passato o asserragliata nelle ideologie o nella capacità organizzativa di qualche lobby; essa perderebbe l’evoluzione sociale ed economica e sarebbe inevitabilmente obsoleta, decrescendo o disgregandosi suo malgrado, diventando terra di conquista di potenze estere o di grandi multinazionali economico-finanziarie.
Quando i cittadini tutti assieme prendono decisioni con effetto esecutivo, apportano, con le loro capacità, le loro idee e con la cooperazione resa possibile, un enorme contributo all’aumento del benessere sociale e al progresso delle Nazioni.
LA RICCHEZZA DI UNA NAZIONE SONO I SUOI CITTADINI. Dobbiamo prendere coscienza che abbiamo un immenso tesoro a disposizione.
La democrazia diretta richiede un’istituzione, la votazione popolare, che è strettamente unita a due diritti fondamentali e indispensabili per i cittadini: il referendum e l’iniziativa popolare. Con questi due diritti fondamentali i cittadini, in modo vincolante, sono in grado loro stessi di proporre e votare leggi nuove, che il governo o il parlamento non sono intenzionati a fare, e possono correggere o precedere leggi già votate o da votare. Con questi due diritti i cittadini diventano compartecipi e inducono i governanti a servire il bene comune, e non si rallenta nulla, giacché i politici sanno di non poter uscire dai binari o fare errori, avendo il Popolo potere reale di veto e di delibera.
L’Europa ha in tal modo la “marcia in più”, poiché metterebbe in atto un circuito virtuoso, che genera uno sviluppo sostenibile, benessere generalizzato, progresso sociale e umano, minore debito pubblico, minori tasse, ambiente vivibile, più giustizia sociale, pensioni eque, occupazione ottimale, minori costi degli enti pubblici, servizi efficienti, minore spesa per i rifiuti, maturità politica dei cittadini, pace duratura, tolleranza e unità.
Sondaggi recenti, condotti nell’Unione Europea e negli USA su chi desidera l’istituzione della democrazia diretta, mostrano che le risposte favorevoli dei cittadini sono in media il 74%, mentre quelle dei politici sono in media il 32% (in Germania il 50%).
Una società giusta ed equa senza l’istituto della democrazia diretta è impossibile. Nessun altro meglio dei cittadini può decidere le soluzioni più condivise e valide per la comunità.
Non bisogna mai confondere il governo che sotto il controllo vincolante di tutti i cittadini deve operare per il bene comune, con la decantata governabilità di pochi che sovente fanno il volere e l’interesse di ristretti gruppi di potere, a scapito della maggioranza dei cittadini impotenti.
Anche le dittature infatti usufruiscono di una governabilità eccezionale, portando alla distruzione della democrazia e spesso, in ultimo, alla rovina dei loro Stati.
Affermavano i decemviri, magistrati dell’antica Roma repubblicana, 2500 anni fa!: “Cittadini! Nulla di quello che viene proposto può diventare legge senza il vostro consenso, siate voi stessi gli autori delle leggi che devono fare il vostro benessere!”. Questo ha fatto grande Roma. Ora dobbiamo fare grande l’Europa.

Ricordiamo inoltre che quando in uno Stato è presente una grave crisi economico-finanziaria, con milioni di cittadini, lavoratori e pensionati sottopagati o disoccupati, il fattore di crescita sono quei cittadini stessi. La soluzione la dà il presidente Roosevelt, risolvendo la grande crisi USA del 1929: egli quasi raddoppiò gli stipendi più bassi dei lavoratori e le pensioni minime, stabilì un salario minimo garantito e intervenne a sostegno degli agricoltori e dei prezzi agricoli. Inoltre Roosevelt emanò leggi per dare più diritti sindacali, sociali e democratici ai cittadini, impose strettissimi controlli statali al sistema bancario/finanziario, iniziò svariate nuove opere pubbliche per favorire l’occupazione (si deve lavorare invece di ricevere previdenza sociale), promosse in particolare la ricerca e l’innovazione tecno-scientifica.
Roosevelt reperì le entrate per attuare tutto ciò aumentando, in via eccezionale, la progressività delle imposte fino a un’aliquota di oltre il 90% per le classi più agiate.
È il segreto della crescita economica: ma senza la distribuzione di queste entrate alla massa delle classi meno abbienti, la crescita è mera illusione. È un aspetto della democrazia diretta economica.
In tal modo infatti milioni di cittadini, avendo raddoppiato gli introiti, poterono acquistare milioni di prodotti in più, le imprese pertanto poterono vendere milioni di prodotti in più, aumentando sensibilmente la produzione, che a sua volta portò a un incremento dell’occupazione, tanto che gli ex-disoccupati ebbero modo d’acquistare significativamente ulteriori prodotti in più, e così di seguito. Gli USA istaurarono cioè un circuito virtuoso di crescita, quasi automatico, che li fece diventare la Federazione più ricca del mondo.

PREFAZIONE AL PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA

Presentiamo nelle pagine che seguono un Progetto di Costituzione federale degli Stati Uniti d’Europa, basata sul principio della democrazia diretta dei cittadini, che salvaguarda sia l’unità dell’Europa sia l’identità nazionale degli Stati.
Il Progetto adotta la denominazione “Stati Uniti d’Europa” (USE = United States of Europe), ma può essere “Federazione Europea” o “Nazione Europa” o altro, come si preferisce. In esso s’ipotizza che vi aderiscano gli attuali Stati membri dell’Unione Europea; in caso diverso, mutatis mutandis, è tutto facilmente adattabile.
Gli Stati Uniti d’Europa sono considerati una Federazione di ventisette Stati alla pari, a loro volta ripartiti in Regioni e Comuni. Ivi il Popolo è sovrano e le sue decisioni sono vincolanti.
Vi è la netta separazione, come negli Stati Uniti d’America, fra il potere esecutivo e il legislativo. Gli esecutivi non sono necessariamente esponenti di una maggioranza. La Federazione Europea viene in tal modo molto favorita dal fatto che gli esecutivi non hanno niente a che vedere con i legislativi. Non esiste pertanto il voto di fiducia e il Popolo con l’iniziativa popolare e il referendum può sempre esprimere e rendere immediatamente esecutiva la propria volontà.
Questi due diritti fondamentali dei cittadini, che valgono per la Federazione, per gli Stati membri, per le Regioni e per i Comuni, sono la “marcia in più” che nel Progetto è data agli Stati Uniti d’Europa in fatto di democrazia. A livello federale tali diritti richiedono l’approvazione della maggioranza sia dei cittadini sia degli Stati.
Per indire un referendum o un’iniziativa riguardanti leggi ordinarie occorre raccogliere un determinato numero di firme, senza impedimenti burocratici né raccolte a pagamento e senza quorum. Le leggi costituzionali, l’adesione degli Stati Uniti d’Europa a Organizzazioni internazionali e i Trattati internazionali di durata indeterminata sono sottoposti obbligatoriamente alla doppia approvazione popolare.
Le votazioni popolari – referendum e iniziative – che si svolgono per la soluzione di problemi ai vari livelli territoriali, sono della massima importanza negli USE. Occorre pertanto al più presto portare a compimento il progetto del voto automatizzato e delle firme elettroniche, che permette tempi tecnici brevissimi e un costo quasi nullo.
Nel Progetto tutti gli esecutivi sono collegiali, rispecchiando cosi una struttura politica che non ama le “persone che emergono” ed è richiesta la collaborazione invece della contrapposizione. Questa situazione vale sia per il governo federale (Consiglio federale), sia per i ventisette governi nazionali (Consigli di Stato) sia per le Regioni e i Comuni. Il Presidente del Consiglio federale, ogni Presidente dei Consigli di Stato membro, ogni Presidente di Regione e ogni Sindaco è ciascuno “primus inter pares”. Il Presidente del Consiglio è anche Presidente degli Stati Uniti d’Europa, dura in carica un anno e dopo non può essere rieletto.
È applicato in definitiva il sistema chiamato la “formula magica”, che permette governi molto stabili e maggiormente disposti a operare per il benessere comune.
Essendo gli Stati sovrani e i singoli Comuni e Regioni dotati della massima autonomia e sovranità, non si parla di elezioni “amministrative”, le votazioni statali e locali sono sempre ‘politiche’.
Gli Stati operano tenendo conto della loro peculiarità e delle esigenze nazionali e regionali. Essi collaborano alla vita della Federazione europea tramite il Senato. Pertanto il Congresso federale è composto di due Camere dotate delle stesse competenze – Parlamento dei Cittadini e Senato degli Stati e delle Regioni – e formate da persone che ricevono solo l’indennità di presenza.
Poiché gli Stati membri sono alla pari, ciascun voto di essi deve avere lo stesso valore di quello degli altri, altrimenti non potrebbero essere alla pari. Ciò è molto importante: difatti, col proporzionale (che si riferisce solo ai cittadini, per cui ciascun voto è alla pari con gli altri), oppure peggio, col sistema maggioritario e gli sbarramenti, i quattro Stati col maggior numero di abitanti hanno loro da soli oltre il 50% dei voti (vedere tabella all’articolo 22, comma 1) e potrebbero decidere tutto essi, mentre i rimanenti 23 Stati conterebbero poco o nulla.
Gli esecutivi (Consigli federali, statali, regionali e Sindaci dei grandi Comuni) devono essere composti di professionisti altamente qualificati nel proprio campo, i quali ricevono un onorario annuo stabilito dal Congresso. È una situazione che funziona bene e consente grandi risparmi, creando un sistema politico efficiente e poco costoso.
Viene usato il termine ‘servizio civile’ per indicare non professionista, non pagato, non permanente. Vale per le forze armate di leva, per i vigili del fuoco, per la protezione civile, per la politica, per certe forme di assistenza.
È ammessa la privatizzazione di alcuni servizi pubblici, che tuttavia funzionano come si deve, perché esercitano la loro attività alle condizioni approvate da referendum popolare, e sono obbligatoriamente amministrati col concorso e sotto la sorveglianza, anche sui costi, del Congresso federale.
Tutto quanto detto crea un sistema che rende possibile agli Stati Uniti d’Europa di riscuotere imposte con aliquote molto basse: ad es., come valori massimi, 12% sul reddito netto, 0,1% sul capitale e le riserve, 8% di IVA. Entro tali valori ciascuno Stato, Regione e Comune è padrone della propria fiscalità ed i cittadini, quando lo ritengono opportuno, decidono loro le aliquote fiscali attraverso la votazione popolare.

Queste direttive, unitamente a un’ottima formazione anche professionale, permettono che i redditi medi del lavoro dipendente siano elevati. Ciò porta alla serietà e all’etica del lavoro, al senso di responsabilità, e fa tendere, data l’alta efficienza, a lavorare con meno persone possibili. Tale sistema fa aumentare i consumi e di conseguenza la produzione, attira inoltre gli investimenti, anche esteri, e fa sì che la disoccupazione sia minima.
Nel caso di crisi economica, nei settori colpiti, la Costituzione prevede che non siano licenziati i lavoratori, ma nel corso dell’anno tutti devono lavorare nove o dieci o undici mesi invece di dodici, affinché nessuno resti senza lavoro.
Le pensioni pubbliche massime non possono superare il doppio delle pensioni pubbliche minime, e si devono evitare trattamenti esorbitanti per pochi privilegiati o per periodi lavorativi brevi.
Il sistema proposto, inoltre, rende gli Stati Uniti d’Europa non ‘di parte’ nei contrasti internazionali e per la loro neutralità i prodotti fabbricati negli USE avranno un gradimento all’estero più esteso di quelli provenienti da altri Paesi.
S’ipotizza che la moneta della Federazione sia l’euro, potrebbe anche essere una nuova moneta, però occorre riequilibrare con una giusta distribuzione i debiti pubblici dei singoli Stati. Questi debiti sono stati fatti da governi non sottoposti al controllo della democrazia diretta del Popolo, pertanto i cittadini europei non devono pagare le conseguenze del malgoverno passato: non si ottiene l’armonia fra i Popoli se sussistono discriminazioni o manca un’equa perequazione.
Indagini condotte da studiosi della democrazia dimostrano che i benefici, che si raggiungono mediante la partecipazione diretta del Popolo avente effetto vincolante, sono nettamente superiori a quelli che possono realizzare gli altri Stati, che non contemplano la democrazia diretta.
Facciamo crescere l’Europa: la democrazia siamo noi tutti, quando per legge decidiamo insieme con effetto esecutivo sulle esigenze comuni. È Uguaglianza, è Libertà. Sta iniziando un progetto valido per l’Europa, diamo un contributo per l’unità.
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La presente Costituzione federale, con gli opportuni completamenti e miglioramenti e con il perfezionamento della stesura tecnica, può essere considerata una delle migliori Costituzioni del mondo.
La sua adozione genera una Comunità politica che vive l’uguaglianza, la partecipazione, il benessere diffuso, la libertà, l’indipendenza, la pace, la tolleranza e l’emancipazione, in uno spirito di solidarietà e apertura al mondo.
In questo Progetto le decisioni le prendono sia i delegati sia i cittadini. Comunque i cittadini possono sempre avere l’ultima parola.
In democrazia diretta e nel Progetto tutti i maggiorenni del territorio interessato hanno il diritto di votare, nessuno escluso. Le decisioni vanno sempre prese dal 50%+1 dei votanti o dei voti validi. Percentuali inferiori non devono mai dare luogo a decisioni vincolanti, come avviene quando si premia la cosiddetta ‘maggioranza relativa’ (che invero è più appropriato chiamarla ‘minoranza maggiore’). In questo caso difatti le decisioni d’una minoranza debbono valere per l’intera maggioranza e ciò può produrre gravi distorsioni e danni.
Gli Stati Uniti d’Europa o la Nazione Europa, la nuova Unione Europea è composta di tutti quegli Stati, i cui cittadini manifestano, mediante referendum popolare, il proprio consenso alla Costituzione europea e quindi a far parte della Federazione.
Questa Costituzione federale, per il suo elevato contenuto democratico di partecipazione vincolante, può essere applicata, mutatis mutandis, a qualunque Stato o Comunità di Stati del globo e in tal modo possiamo rafforzare la Sovranità del Popolo, la solidarietà fra gli Stati e realizzare un mondo più giusto e unito. Ciò che è impossibile a singoli cittadini, è possibile infatti alla democrazia diretta esercitata da tutti i cittadini insieme.
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Il presente Progetto si compone di un preambolo e di tre capitoli centrali. La numerazione degli articoli è provvisoria. Ivi si formula l’ipotesi che tutti i 27 Stati degli USE accettino mediante la votazione popolare la nuova Costituzione, che, mutatis mutandis, è del tutto idonea anche per un diverso numero di Stati.

Avvertenze – Nel Progetto si ritiene che il sistema delle votazioni e della raccolta delle firme sia completamente automaticizzato (ricordiamo che, una volta impiantata la rete, la votazione ha costo quasi zero e tempi tecnici reali).
Al fine di garantire il voto da brogli, vanno stabiliti rigorosi controlli e pene severe per chi manomette l’elaborazione, gli impianti o i supporti elettronici (o le eventuali schede cartacee), per chi impedisce ai cittadini, anche con motivi burocratici, d’esercitare il loro diritto di voto, per chi fa intimidazioni o controlli illegali, per chi contraffà o non aggiorna l’anagrafe elettorale, per chi si sostituisce a un’altra persona nel votare, per chi vota più volte nella stessa tornata elettorale, per chi altera o sostituisce i voti già espressi, per qualsivoglia altro genere di abuso elettorale.
Ad esempio, in Estonia e in Venezuela vige un sistema di voto elettronico fra i più sicuri contro i brogli, che così sintetizziamo: ogni elettore è munito di una tessera magnetica elettorale e nel posto dove vota, o direttamente a casa su internet, si fa riconoscere dal computer con l’impronta digitale e/o con la firma elettronica, esprime il voto elettronicamente, osserva se questo è conforme alla scelta, quindi mette la sua firma elettronica e/o la sua password. Il computer dà l’anteprima di stampa della scheda col voto registrato (o riporta, mostrandolo, il voto su un secondo archivio elettronico), l’elettore controlla e dà l’ok; nel caso di scheda cartacea, questa viene stampata ed è depositata nell’urna.
In attesa dell’automazione delle votazioni popolari si può adottare, per il referendum, il sistema del voto postale, diffuso da molti anni con ottimi risultati in Svizzera e in Oregon (USA), per cui il cittadino invia il suo voto per posta in doppia busta sigillata. Tale sistema permette una maggiore partecipazione delle persone e un forte risparmio nei costi, dovuto alla non necessità di allestire i seggi elettorali e pagare il personale per una intera giornata.

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1. STATI UNITI D’EUROPA –
PROGETTO DI COSTITUZIONE DEMOCRATICA DIRETTA

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PREAMBOLO

Il Popolo e gli Stati degli Stati Uniti d’Europa.
Le popolazioni dei ventisette Stati sovrani, riuniti in Federazione per il consenso dato alla presente Costituzione mediante le votazioni popolari, cioè: Austria, Belgio, Bulgaria, Cekia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, costituiscono nel loro insieme gli Stati Uniti d’Europa.

Art. 1.- La Costituzione.
1. Il Popolo e gli Stati degli Stati Uniti d’Europa, coscienti che la Democrazia è un valore universale, si sono dati la presente Costituzione federale, che si fonda sul principio inalienabile della Sovranità del Popolo e dei singoli Stati.
2. Il Popolo e gli Stati garantiti dalla Costituzione sono determinati a vivere la loro diversità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, al fine di rafforzare la democrazia diretta dei cittadini, la libertà, l’indipendenza, la pace e la prosperità, in uno spirito di solidarietà e apertura al mondo, consapevoli che la forza di un Popolo è proporzionata alla libertà e al benessere dei più deboli.

Art. 2.- Il Popolo è sovrano.
1. Ogni cittadino di uno Stato membro degli Stati Uniti d’Europa è cittadino europeo. Negli Stati Uniti d’Europa i cittadini non sono sottoposti a una sovranità federale o statale, né vi è privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.
2. Tutti i cittadini europei sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno può essere discriminato a causa dell’origine, della razza, della civiltà, del sesso, della posizione sociale, della cultura, delle convinzioni religiose, filosofiche e politiche, della lingua, dell’età, dello stato civile, delle menomazioni psico-fisiche. Donna e uomo hanno uguali diritti e parità di retribuzione.
3. Il Popolo ha l’istituzione democratica per esercitare la sua Sovranità, avendo il diritto d’intervenire in maniera obbligatoria e con effetto esecutivo immediato, attraverso la votazione popolare, su tutte le questioni, le esigenze, le leggi e i decreti degli Stati Uniti d’Europa a ogni livello territoriale, ed ha il diritto al voto per eleggere i membri del Congresso e degli altri organi istituzionali, previsti dalla Costituzione, ai vari livelli territoriali. Tali diritti sono perennemente inalienabili.
4. Nessun cittadino può essere privato del diritto di voto neppure se condannato alle pene più gravi. Il voto è segreto, salvo diversa decisione del Popolo per un monitoraggio migliore dei risultati.

Art. 3.- Gli Stati sono sovrani.
1. Gli Stati membri degli Stati Uniti d’Europa sono sovrani fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all’Autorità federale. Gli Stati sono tutti alla pari.
2. Ciascuno Stato membro ha una sua Costituzione e sue leggi, relative a materie non pertinenti alla Federazione.
3. La Federazione garantisce agli Stati il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti di cui al comma 1, le loro Costituzioni, la libertà, i diritti del Popolo e i diritti costituzionali dei cittadini; similmente garantisce i diritti e le attribuzioni che il Popolo conferisce alle autorità.
4. Gli Stati sono obbligati a domandare per le loro Costituzioni la garanzia della Federazione.
5. La Federazione assume tale garanzia allorché:
a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;
b. assicurano l’esercizio dei diritti politici secondo le forme rappresentative e democratico-dirette;
c. siano state accettate dal Popolo e possano essere riformate, quando la maggioranza dei cittadini lo richieda.

Art. 4.- Votazione popolare.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno la facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle votazioni popolari.
2. Ogni cittadina europea o cittadino europeo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha il diritto di voto nelle votazioni popolari.
3. Il diritto della votazione popolare, vale a dire del referendum e dell’iniziativa popolare, deve permettere ai cittadini, in modo vincolante, di correggere o abolire leggi già votate, di precedere quelle che sono da votare dal Congresso e di proporne e votare delle nuove. Tale diritto è perennemente inalienabile.
4. I cittadini, senza intralci burocratici, hanno diritto di avere tempi tecnici brevi per la raccolta delle firme, per le modalità delle votazioni e per lo scrutinio, mediante l’automazione informatica obbligatoria del voto e con la raccolta di firme elettroniche. Massima cura deve essere posta per la sicurezza da brogli e pirateria informatica che potrebbero falsare o alterare il risultato del voto.
5. Una volta raccolte le firme, nessuno può annullare il referendum popolare. L’eventuale presenza di incostituzionalità o di impedimenti di legge nella proposta deve essere verificata e resa palese prima della raccolta delle firme e pertanto la votazione popolare va eseguita sempre. Se il Congresso elabora una controproposta i cittadini votano su entrambe, in un’unica scheda.
6. I risultati delle votazioni popolari per essere obbligatoriamente esecutivi devono ottenere la doppia maggioranza sia dei votanti sia degli Stati. Il risultato della votazione popolare in ciascuno Stato vale come voto dello stesso Stato.
7. L’approvazione della maggioranza dei votanti, o degli Stati, si ottiene quando il numero dei voti ‘SÌ’ è maggiore del numero dei voti ‘NO’. Non si deve tener conto dei voti in bianco o errati né degli astenuti.
8. Ogni legge approvata direttamente dal Popolo può essere successivamente abolita o modificata dal Congresso solamente se, sottoponendo obbligatoriamente le modifiche o l’abolizione a una votazione popolare, i votanti e gli Stati si esprimono in maniera affermativa.

Art. 5.- Sistema elettorale.
1. Il proporzionale puro e – in alcuni casi di selezione – il ballottaggio con la procedura appropriata (vedere l’articolo 24, commi 11 e 12, l’articolo 36, commi 6 e 7, e per analogia l’articolo 175, comma 11) sono gli strumenti della democrazia diretta nelle votazioni popolari per l’elezione dei membri del Congresso e degli organi istituzionali previsti dalla Costituzione.
2. Il proporzionale puro è essenziale per tutelare i diritti delle minoranze, in particolare quelle linguistiche, e per la pluralità politica.
3. Sono esclusi altri sistemi, come il maggioritario, il premio di maggioranza relativa, gli sbarramenti elettorali, il presidenzialismo con molti poteri, il voto a maggioranza qualificata, il quorum, ecc., poiché sono tutte alterazioni o distorsioni della volontà diretta manifestata dai cittadini e, di conseguenza, un indebolimento della Sovranità del Popolo. Con questi sistemi o similari il Congresso non è espressione reale di tutti i cittadini, bensì è la mera risultanza di un artificio aritmetico che può favorire in modo estremamente eccessivo o pericoloso alcuni gruppi particolari, mentre discrimina quasi tutte o tutte le minoranze.
4. Il Congresso deve rappresentare tutti i cittadini, non deve rappresentare il governo. Le due autorità, legislativa ed esecutiva, debbono essere sempre indipendenti l’una dall’altra, come da quella giudiziaria.
5. Il proporzionale puro e i casi di cui al comma 1 sono gli unici sistemi elettorali che rispecchiano la volontà popolare.

Art. 6.- Affari interni degli Stati.
1. A ciascuno Stato è lasciata la gestione degli affari interni.
2. È istituzionalizzato un federalismo avanzato con autonomie locali di governo a ogni livello. Ogni Stato, Regione e Comune ha una sua Costituzione e sue leggi, relative a materie non pertinenti alla Federazione o all’unità territoriale più ampia di cui fa parte. Ciascuna Costituzione, per entrare in vigore, deve essere approvata da una votazione popolare.
3. È sempre fatta salva la Sovranità dei cittadini degli Stati, delle Regioni e dei Comuni, che possono decidere direttamente, ogni volta che lo ritengono necessario, su ogni legge del territorio di pertinenza, con effetto esecutivo, mediante la votazione popolare.

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Capitolo I – AUTORITÀ DEGLI STATI UNITI D’EUROPA

Art. 21.- Congresso federale.
1. Il Congresso federale, fatti completamente salvi i diritti del Popolo e degli Stati, è la suprema autorità degli Stati Uniti d’Europa.
2. Il Congresso federale è anche la massima istituzione legislativa degli Stati Uniti d’Europa. Dura in carica un anno ed è costituito da due Camere, dotate delle stesse competenze e di pari grado:
*** Un Parlamento dei Deputati dai Cittadini, composto di 601 membri. I seggi sono ripartiti fra gli Stati in proporzione alla popolazione di residenza, con un minimo di 1 seggio.
*** Un Senato degli Stati e delle Regioni, composto da 3 a 7 membri per ogni Stato, dei quali uno è Senatore delle Regioni del proprio Stato. I Senatori in totale sono 127 (vedere articolo 22, commi 1 e 6).

3. Ciascuna Camera delibera separatamente.
4. Le Camere hanno validità legale se è presente la maggioranza dei loro componenti.
5. Quando in una Camera si ha l’uguaglianza dei voti, decide il voto del suo Presidente.
6. È eleggibile a membro del Congresso ogni cittadino europeo non privato dei diritti politici. Un membro del Congresso non può mai essere nominato, da chicchessia.
7. Un Deputato può, negli anni successivi, essere eletto Senatore e viceversa. Un membro del Congresso comunque può venire eletto al massimo per otto anni in tutto.
8. Ogni membro del Congresso ha il diritto d’iniziativa. Gli Stati esercitano il medesimo diritto.
9. I Senatori di ciascuno Stato eleggono nel proprio interno il Presidente del loro gruppo al Senato. Nelle votazioni in generale, la maggioranza dei voti espressi dai Senatori di uno Stato vale come voto di quello Stato. In caso di parità vale il voto del proprio Presidente, se questo però non si pronuncia il voto di quello Stato in tal caso non è conteggiato.
10. I Senatori delle Regioni, tra l’altro, fungono da ulteriori controllori della sussidiarietà, vigilano in linea generale sulle autonomie regionali e comunali, e presentano al Senato le esigenze generali non risolte di Regioni e Comuni. Per tali motivi essi s’incontrano una volta al mese fra loro.
11. I membri del Congresso votano senza istruzioni. Essi devono preliminarmente rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
12. Il voto dei membri del Congresso è segreto (salvo che una votazione popolare lo renda palese).
13. Gli articoli di una legge, così come ogni suo eventuale emendamento, devono essere tutti pertinenti, o comunque similari, alla materia trattata da quella stessa legge.
14. Non è permessa l’approvazione delle leggi mediante il voto di fiducia al governo.
15. Affinché una legge sia approvata occorre la doppia maggioranza sia dei votanti al Parlamento sia del numero degli Stati che esprimono il loro voto al Senato, oppure dei votanti del Congresso nelle sedute congiunte.
16. È richiesto il consenso della maggioranza di tutti i membri (cioè non soltanto dei votanti) del Parlamento – almeno 301 voti – e, distintamente, della maggioranza di tutti gli Stati del Senato – almeno 14 – per:
a. un decreto federale che è dichiarato urgente; la sua durata di applicazione deve comunque essere limitata;
b. l’adozione di sovvenzioni previste in disposizioni di leggi e di decreti federali di obbligatorietà generale, nonché i crediti contro garanzia e i massimali di spesa che comportano nuove spese uniche di oltre 20.000.000 di euro oppure nuove spese ricorrenti di oltre 2.000.000 di euro.
17. Il Congresso federale può adeguare al rincaro gli importi fissati nel precedente punto ‘b’ mediante un decreto federale.
18. Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono essere sottoposti alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto, quando ciò sia richiesto da un predeterminato numero di cittadini (vedere art. 101 e 101a) oppure da un terzo degli Stati.
19. I decreti federali messi in vigore di urgenza perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione dal Congresso federale, se nel frattempo non sono approvati da un’eventuale votazione popolare; in tal caso non possono essere rinnovati.
20. I decreti federali messi in vigore di urgenza e che derogano alla Costituzione devono obbligatoriamente essere ratificati da una votazione popolare entro un anno dalla loro adozione; in mancanza dell’approvazione popolare, tali decreti perdono la loro validità e non possono essere rinnovati.
21. Il Congresso non può proporre o votare una mozione di sfiducia al Governo. Analogo divieto vale a livello statale e locale.

22. Le sedute ordinarie delle due Camere distinte si svolgono in sei sessioni bimestrali, ciascuna di due settimane al mese, dal lunedì al giovedì.
23. Le sedute di ambedue le Camere, di regola ordinarie, sono pubbliche.
24. Le due Camere si riuniscono una volta all’anno in seduta congiunta, in sessione ordinaria (vedere art. 23, comma 14), sotto la direzione del Presidente del Parlamento federale.
25. Una seduta straordinaria del Congresso federale può essere convocata tramite un decreto del Consiglio federale, oppure può essere richiesta dal 25% dei membri del Parlamento dei Deputati o dal 20% degli Stati del Senato.
26. In una seduta congiunta, per deliberare validamente, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri distintamente sia dell’una sia dell’altra Camera.

Art. 22.- Seggi nel Congresso federale.
1. A titolo esemplificativo, i seggi del CONGRESSO FEDERALE si ripartiscono fra i 27 membri degli Stati Uniti d’Europa come riportato nella tabella che segue (i dati sulla popolazione sono del 2014-2015). Tabelle analoghe sono redatte per altre eventuali Federazioni di Stati nel mondo.
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SEGGI AL PARLAMENTO E SENATO DEGLI STATI UNITI D’EUROPA
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n. |.Stati degli USE ..|. Popolazione .|…..% …..|..n.seggi al …|…..n. seggi
….|………………………….|….milioni di ….|.popol. |.Parlamento .|…al Senato
….|………………………….|……abitanti …..|…………..|dei Deputati.|………………..
….|………………………….|..2014-2015)…|…………..|……………………|……………….
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1…..Germania ……………81,198 …………18,3 ………….110 ………………7
2…..Francia ………………..66,415 …………15,0 ……………90 ………………7
3…..Italia …………………….60,796 ………..13,7 ……………82 ………………7
4…..Spagna ………………..46,440 ………..10,5 ……………63 *…………….7
5…..Polonia ………………..38,006 ………….8,6 ……………51 ………………7
6…..Romania ……………..19,861 ………….4,5 …. ………..27 ………………6
7…..Paesi Bassi ………….16,901 ………….3,8 …………….22 ………………6
8…..Belgio …………………11,258 ………….2,5 …………….15 ………………5
9…..Grecia …………………10,812 ………….2,4 …………….15 ………………5
10….Cekia …………………10,538 ………….2,4 …………….14 ………………5
11….Portogallo ………….10,375 …………2,3 …………….14 ………………5
12….Ungheria ……………..9,849 …………2,2 …………….13 ………………5
13….Svezia ………………….9,747 ………….2,2 …………….13 ………………5
14….Austria …………………8,585 …………1,9 …………….12 ………………5 *
15….Bulgaria ……………….7,202 …………1,6 …………….10 ………………4
16….Danimarca …………..5,660 …………1,3 ……………….8 ………………4
17….Finlandia ……………..5,472 ……….. 1,2 ……………….7 ………………4
18….Slovacchia …………..5,421 …………1,2 ……………….7 ………………4
19….Irlanda ………………..4,626 …………1,0 ……………….7 ……………….4
20….Croazia ……………….4,225 …………1,0 ……………….6 ……………….4
21….Lituania ………………2,921 …………0,7 ……………….4 ……………….3
22….Slovenia ……………..2,063 ………….0,5 ………………3 ……………….3
23….Lettonia ……………..1,986 ………….0,5 ………………3 ……………….3
24….Estonia ……………….1,313 ………….0,3 ………………2 ……………….3
25….Cipro …………………..0,847 …………0,2 ………………1 ………………..3
26…Lussemburgo ……..0,563 ………….0,1 ………………1 ………………..3
27….Malta ………………….0,429 …………0,1 ……………….1 ……………….3
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…….TOTALE …………….443,509 …….100,0 ……………601 …………..127
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* NOTA:
– (col.5) I Deputati dei primi 4 Stati superano il 50% del totale Deputati USE.
– (col.6) 14 Stati membri superano il 50% del totale degli Stati USE.
…………………………………………………………………………………………………………

2. Ogni anno l’ammontare della popolazione dei singoli Stati deve essere aggiornato. Occorrono controlli accurati da parte degli Stati affinché i dati statistici siano attendibili. La ripartizione dei seggi in Parlamento tra i singoli Stati membri può variare da un anno all’altro a seguito della variazione della popolazione residente.
3. L’eventuale ingresso di un nuovo Stato nel corso del tempo è permesso purché i suoi cittadini approvino, con un referendum, la Costituzione federale democratico diretta degli USE e lo Stato candidato abbia un numero di abitanti compreso fra un minimo di 1,5 milioni e un massimo pari al 19% del totale della popolazione USE. Per l’entrata d’un nuovo Stato comunque occorre anche l’approvazione della doppia maggioranza popolare degli USE. L’ingresso ha luogo all’inizio dell’anno parlamentare.
4. Al nuovo Stato spettano un numero di seggi in Parlamento risultante dalla moltiplicazione della sua percentuale di popolazione per il numero 601 (totale dei Deputati), diviso 100. I seggi al Senato sì incrementano di nuove unità in base alla tabella del comma 6.
5. L’eventuale divisione in due in un momento futuro di uno Stato membro degli Stati Uniti d’Europa comporta la ripartizione proporzionale fra essi dei seggi attuali al Parlamento e di quelli al Senato.
6. Il numero dei Senatori di uno Stato è assegnato, in via indicativa, in base alla popolazione dello Stato stesso, come illustrato nella tabella che segue:
—————————————————————————————–
SEGGI AL SENATO FEDERALE DEGLI USE IN BASE ALLA POPOLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
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Popolazione di uno Stato …….. n. seggi al Senato
fino a 4.000.000 …………………………….. 3
4.000.001 – 8.000.000 ……………………. 4
8.000.001 – 16.000.000 ………………….. 5
16.000.001 – 32.000.000 ……………….. 6
oltre 32.000.000 ……………………………. 7
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Nel numero dei seggi è compreso quello del Senatore delle Regioni. Il rapporto, a livello Federazione, fra totale Senatori e totale Deputati può aggirarsi, in linea di massima, attorno al 20%÷25%.
7. I seggi al Parlamento dei Deputati sono assegnati in base ai voti ottenuti singolarmente da ciascun partito (e/o lista e/o movimento politico). Non sono ammessi trattamenti differenziati o privilegiati riservati a partiti a seconda che questi facciano parte o no di coalizioni, né sono ammesse sulla scheda elettorale indicazioni di eventuali coalizioni fra partiti.

Art. 23.- Competenze del Congresso federale.
1. Il Parlamento dei Deputati e il Senato degli Stati e delle Regioni devono trattare tutti gli oggetti che, in base alla presente Costituzione, sono di competenza federale e non sono attribuiti a un’altra autorità federale. Sono di competenza delle due Camere principalmente gli oggetti che seguono.
2. L’alta vigilanza sul Consiglio federale, sull’amministrazione e sulla giustizia federale.
3. Le leggi sull’organizzazione delle autorità federali.
4. Le leggi e i decreti che sono collocati dalla Costituzione federale nella competenza del Congresso federale.
5. Le alleanze e i trattati con l’estero, come pure l’approvazione di trattati degli Stati fra loro o con l’estero. Simili trattati degli Stati sono portati al Congresso federale soltanto se ciò è richiesto dal Consiglio federale o da un altro Stato membro.
6. La garanzia delle Costituzioni e del territorio degli Stati membri; l’intervento in conseguenza della garanzia. Le misure per la sicurezza interna.
7. Le misure per la sicurezza esterna, per il mantenimento dell’indipendenza e della neutralità degli USE. Le dichiarazioni di guerra e le conclusioni di pace.
8. Determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle autorità federali e della Cancelleria federale; la creazione di impieghi stabili e la fissazione dei relativi emolumenti.
9. Le misure al fine dell’osservanza della Costituzione federale, della garanzia delle Costituzioni degli Stati, dell’adempimento degli obblighi federali.
10. Disporre delle Forze Armate.
11. La determinazione del preventivo annuale, l’esame del resoconto degli Stati Uniti d’Europa, le deliberazioni sui prestiti.
12. Le impugnazioni contro le decisioni del Consiglio federale nelle questioni amministrative.
13. La revisione, qualora si rendesse necessaria, della Costituzione federale.
14. In seduta congiunta è di competenza del Congresso federale:
– l’elezione ogni anno, nel mese di dicembre, del nuovo Presidente del Consiglio federale, del suo Vice e del Generale delle Forze Armate degli Stati Uniti d’Europa, a maggioranza unica;
– se sono decorsi i tre anni regolamentari, o comunque se è caduto il Governo federale, l’elezione dei membri, uno a uno, del nuovo Consiglio federale, del suo Presidente, del suo Vice e del Presidente della Cancelleria federale;
– la nomina dei componenti del Tribunale federale (salvo diversa soluzione di cui all’articolo 33, comma 8);
– la nomina del sostituto di un membro del Consiglio, se questi viene a mancare prima della scadenza regolamentare;
– rimane riservato alla legislazione di attribuire al Congresso federale l’atto o la conferma anche di altre nomine;
– l’amnistia e l’esercizio del diritto di grazia;
– la decisione su questioni di competenza fra autorità federali.

Art. 24.- Elezioni.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno la facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni.
2. Ogni cittadina europea o cittadino europeo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha il diritto inalienabile di voto nelle elezioni.
3. Gli Stati Uniti d’Europa non organizzano in proprio votazioni politiche. Sono gli Stati che organizzano le consultazioni, tutte però nel medesimo giorno, ogni anno, il primo di ottobre, ‘election day’, da considerarsi festivo, per eleggere i membri del Parlamento sia degli USE sia di ogni Stato, Regione e Comune, e per la prima fase di selezione dei candidati a Senatore USE delle Regioni di ogni Stato, di selezione dei candidati a Difensore della Democrazia e per altre eventuali elezioni; tra l’altro i cittadini votano, se è scaduto il mandato, per l’elezione del Sindaco del proprio Comune. Anche durante l’”election day” possono aver luogo votazioni popolari a qualunque livello territoriale.
4. La seconda fase delle elezioni, nei casi richiesti per il ballottaggio, ha luogo la domenica compresa fra il decimo e il sedicesimo giorno successivo all’”election day” (ossia la domenica compresa tra l’11 e il 17 di ottobre).
5. Ogni votazione, effettuata in qualunque data, deve svolgersi lungo il corso di una sola giornata; l’orario è stabilito da una legge federale, uguale ovunque. Ogni Stato forma una circoscrizione elettorale.
6. I Deputati sono eletti direttamente dai cittadini col sistema proporzionale puro. Alle votazioni i cittadini possono esprimere la preferenza per non più di due nominativi.
7. Se una votazione popolare lo approva, i Deputati, in alternativa alla loro elezione, sono estratti a sorte fra tutti i cittadini che ne hanno diritto, ogni anno, mediante un campionamento scientifico stratificato per territorio, genere ed età della popolazione. Occorrono i più severi controlli sul sorteggio per garantire ogni assenza di brogli. I Deputati estratti non possono essere sorteggiati una seconda volta per tale incarico negli anni successivi.
8. I Senatori sono eletti direttamente dai cittadini col sistema proporzionale puro. Alle votazioni i cittadini possono esprimere la preferenza per un solo nominativo.
9. Il Senatore delle Regioni di uno Stato è eletto come segue: ogni lista (partito, movimento, associazione, ecc.) può presentare un solo candidato per tutto lo Stato. In ciascuna Regione, dopo la prima votazione dei cittadini, resta unico candidato quello della lista che raggiunge il 50%+1 dei voti validi nella stessa Regione; se ciò non avviene rimangono candidati i primi due più votati. Nel caso che un candidato sia scelto da oltre il 50% delle Regioni con il 50%+1 dei voti in ognuna di queste, tale candidato viene eletto subito Senatore. Se nessuno è eletto nella prima fase, si ricorre al ballottaggio, da parte dei cittadini, fra i primi tre scelti dal maggior numero di Regioni (in caso di parità del numero di Regioni passa il turno il candidato col maggiore numero di voti). È eletto Senatore chi fra i tre riceve il consenso di oltre il 50% delle Regioni (vedere comma 11). In ogni caso il risultato della votazione popolare in ciascuna Regione vale come voto della stessa Regione.
10. In tutte le situazioni non si tiene conto delle caselle non marcate o delle domande lasciate senza risposta.
11. Modalità del ballottaggio: quando vi è da esprimere la preferenza fra tre nominativi A, B e C, il cittadino vota per uno dei tre. Se nessun candidato raggiunge il 50%+1 dei voti, restano in gara i primi due più votati. Per questo caso sono riportati nella stessa scheda altri tre riquadri e l’elettore segna ancora una preferenza in ciascuna delle tre caselle predisposte:
(1) = fra candidato A o B;
(2) = fra candidato B o C;
(3) = fra candidato C o A.
12. Procedura analoga va applicata per eleggere uno o due candidati su quattro.

Art. 25.- Presidenti del Parlamento e del Senato.
1. Il Presidente del Parlamento e il Presidente del Senato sono eletti dalle rispettive Camere.
2. Presiedono per una sessione (due mesi) e non sono rieleggibili. I Presidenti devono essere, nell’arco di ventisette sessioni, di tutti i ventisette Stati USE. I due Presidenti in carica devono appartenere a due Stati diversi e a partiti diversi, compresi quelli non facenti parte del Consiglio federale.
3. Nelle sedute congiunte le due Camere si riuniscono sotto la direzione del Presidente del Parlamento per ogni deliberazione in comune.

Art. 26.- Remunerazione dei membri del Congresso.
1. I Deputati del Parlamento sono remunerati dalla cassa degli Stati Uniti d’Europa. I Senatori degli Stati sono remunerati dal proprio Stato. I Senatori delle Regioni sono remunerati dalle Regioni del rispettivo Stato.
2. La remunerazione è pagata unicamente in base ai gettoni di presenza.
3. Tutti i membri del Congresso al termine del mandato hanno diritto a riprendere la mansione lavorativa interrotta al momento dell’elezione.

Art. 27.- Consiglio federale.
1. Il Consiglio federale (o Governo federale), formato dal Consiglio dei Ministri con un Presidente del Consiglio e un Vice-Presidente, è la massima autorità esecutiva e direttoriale degli Stati Uniti d’Europa.
2. Il Consiglio federale è formato da professionisti di altissima e provata competenza, capacità ed esperienza nel proprio campo e di dirittura democratica, vale a dire di rispetto e approvazione piena delle decisioni popolari. Esso è composto di quindici membri nominati uno per uno per tre anni dal Congresso federale in seduta congiunta, fra tutti i cittadini europei che sono eleggibili come membri del Congresso. I quindici membri devono appartenere a quindici Stati diversi.
3. Nel Consiglio federale, al momento della sua formazione, devono essere rappresentati, col proporzionale e con almeno un membro, i cinque maggiori partiti e/o liste e/o movimenti degli USE (non va tenuto conto di eventuali coalizioni cui appartengono detti gruppi politici) per favorire la collaborazione piuttosto che la contrapposizione.
4. Gli esecutivi sono nettamente separati dai legislativi e non sono necessariamente esponenti di una maggioranza.
5. Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale. Nel caso che i voti favorevoli e contrari siano alla pari, decide il voto del Presidente del Consiglio. Le riunioni del Consiglio per trattare e risolvere sono valide se sono presenti almeno otto membri.
6. I membri del Consiglio federale possono presenziare a titolo di consulenza alle sedute di entrambe le Camere del Congresso federale e possono farvi delle proposte su un oggetto in deliberazione, ma non hanno diritto al voto dell’assemblea.
7. I membri del Consiglio federale possono stare in carica per nove anni al massimo (equivalente a tre legislazioni complete).
8. I posti di Ministro divenuti nel frattempo vacanti sono sostituiti nella prossima sessione del Congresso federale per il resto della durata della carica.
9. Il Congresso, quando decade il Consiglio federale, può designare da zero fino a un massimo di tredici Ministri precedenti; almeno due dei nuovi Ministri devono appartenere a Stati non presenti nei precedenti ultimi anni.
10. Lungo il corso dei tre anni regolamentari il Congresso, in seduta congiunta, può votare la sostituzione di un Ministro in carica solo se sussistono motivi particolari legalmente validi.

Art. 28.- Attribuzioni del Consiglio federale.
1. Il Consiglio federale ha, nei limiti della presente Costituzione, le attribuzioni che seguono.
2. Dirige gli affari degli Stati Uniti d’Europa in conformità alle leggi e alle risoluzioni federali.
3. Vigila sull’osservanza della Costituzione, delle leggi e dei decreti e delle risoluzioni degli Stati Uniti d’Europa; prende le disposizioni che si richiedono per il loro mantenimento.
4. Vigila a garanzia delle Costituzioni degli Stati membri.
5. Presenta al Congresso federale progetti di leggi, decreti e risoluzioni e dà il suo avviso preventivo sulle proposte inviategli dal Congresso federale o dagli Stati membri.
6. Provvede all’esecuzione delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni federali, delle sentenze del Tribunale federale, e anche delle transazioni e dei giudizi d’arbitraggio in controversie fra Stati membri.
7. Fa le nomine che non sono attribuite al Congresso federale, né al Tribunale federale, né ad altra autorità.
8. Esamina i trattati degli Stati membri tra loro oppure con l’estero e li ratifica in quanto siano ammissibili (vedere art. 23, comma 5).
9. Vigila sulla conservazione degli interessi degli Stati Uniti d’Europa all’estero, specie sui rapporti di diritto internazionale, e in generale è incaricato degli affari esteri.
10. Vigila sulla sicurezza esterna degli Stati Uniti d’Europa, per il mantenimento della sua indipendenza e della sua neutralità.
11. Vigila sulla sicurezza interna degli Stati Uniti d’Europa.
12. È incaricato di tutti gli affari militari e di tutti i rami d’amministrazione che spettano agli Stati Uniti d’Europa.
13. Nei casi d’urgenza, se le Camere del Congresso federale non sono radunate, il Consiglio federale è autorizzato a fare una leva delle truppe necessarie e a disporne sotto riserva dell’immediata convocazione del Congresso federale, quando le truppe arruolate oltrepassino i 50.000 uomini o che la durata che esse rimangono in arme sia più di venti giorni.
14. Esamina le leggi e i regolamenti degli Stati membri, cui occorre l’approvazione del Consiglio federale; controlla quei rami dell’amministrazione degli Stati che sottostanno alla sua sorveglianza.
15. Amministra le finanze degli Stati Uniti d’Europa, presenta il bilancio preventivo e il rendiconto delle entrate e delle uscite degli USE.
16. Controlla la gestione di tutti i funzionari e impiegati dell’Amministrazione federale.
17. Provvede affinché siano realizzati gli oggetti elencati nell’articolo 36, commi 2 e 3.
18. Rende conto, in ogni sessione ordinaria del Congresso federale, della propria gestione, fa rapporto sullo stato interno ed esterno degli Stati Uniti d’Europa, raccomanda al Congresso le misure che ritiene idonee a promuovere la prosperità comune. Presenta inoltre particolari rapporti, se richiesti da una o entrambe le Camere del Congresso federale.

Art. 29.- Presidente del Consiglio.
1. Il Presidente del Consiglio e il suo Vice sono designati dal Congresso in seduta plenaria ogni anno fra i membri del Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio è contemporaneamente Presidente degli USE e rappresenta ufficialmente gli Stati Uniti d’Europa con i Governi esteri.
3. Il Presidente del Consiglio è ‘primus inter pares’ e dura in carica un anno. Successivamente non è eleggibile né come Presidente del Consiglio né come Vice.
4. Il nuovo Presidente deve essere di uno Stato diverso. Il Vice può essere eletto Presidente del Consiglio, ma non Vice una seconda volta. Il nuovo Vice deve essere di uno Stato diverso.

Art. 30.- Onorari.
Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Consiglio federale ricevono dalla cassa federale degli USE un onorario annuo. Onorario analogo per il Difensore della Democrazia.

Art. 31.- Dipartimenti.
1. Gli affari del Consiglio federale sono ripartiti per Dipartimenti fra i suoi membri. Le decisioni emanano dal Consiglio federale come autorità.
2. La legislazione federale può delegare ai Dipartimenti o ai servizi che ne dipendono il disbrigo di determinati affari, con riserva del diritto di ricorso.
3. Essa determina i casi in cui la trattazione del ricorso è di competenza di un Tribunale amministrativo federale.
4. I Dipartimenti in cui opera il Consiglio federale principalmente sono:
a) esteri;
b) economia, innovazione e sviluppo economico, economia di condivisione;
c) finanze;
d) difesa, sicurezza, protezione civile;
e) giustizia;
f) ambiente, urbanistica, pianificazione territoriale, smaltimento rifiuti;
g) opere pubbliche, trasporti, efficienza dei servizi, turismo;
h) comunicazioni, transizione ecologica, energia, innovazione tecnologica;
i) formazione professionale e istruzione, arte, cultura, spettacolo, musica, sport, conoscenza della democrazia diretta, della solidarietà e della pace, importanza dell’infanzia e dei giovani;
j) università, ricerca tecno-scientifica, sviluppo e diffusione della tecnologia avanzata;
k) lavoro, alloggio, previdenza, diritti dei portatori di handicap;
l) sanità, maternità, anziani;
m) diritti e inserimento degli immigrati ed emigrati, cultura dell’altro, sviluppo dei Paesi svantaggiati;
n) collegamento fra gli Stati degli USE, promozione della collaborazione e dell’unità;
o) … .

5. Per ciascun Dipartimento le linee generali sono dettate dagli Stati Uniti d’Europa, mentre agli Stati sono demandate leggi specifiche con un raggio d’autonomia nettamente definito e più o meno ampio a seconda dei Dipartimenti.
6. Per affari speciali il Consiglio federale e i suoi Dipartimenti hanno diritto di aggiungersi degli esperti.
7. I Dipartimenti o parti di esso non possono essere delegati a, o gestiti da, gruppi o società privati o comunque diversi dagli istituti previsti dalla Costituzione.

Art. 32.- Cancelleria federale.
1. La Cancelleria federale è l’organo competente a preparare, redigere, autenticare, registrare e spedire gli atti e documenti pubblici per il Congresso federale e per il Consiglio federale.
2. La Cancelleria è sotto il diretto controllo del Consiglio federale; la sua organizzazione è stabilita dalla legislazione degli Stati Uniti d’Europa.
3. Il Presidente della Cancelleria è nominato dal Congresso federale ogni tre anni, o comunque sempre contemporaneamente al Consiglio federale.

Art. 33.- Tribunale federale.
1. Il Tribunale federale è la massima istituzione giudiziaria degli Stati Uniti d’Europa, giudica i ricorsi per violazione: della Costituzione, dei trattati internazionali o interstatali, dell’autonomia statale e, in linea generale, regionale o comunale.
2. La legge determina l’organizzazione del Tribunale federale e delle sue sezioni, il numero dei membri e dei supplenti, la durata della carica e l’onorario di essi.
3. I membri del Tribunale federale e i supplenti sono nominati dal Congresso federale. Nella loro nomina si ha riguardo affinché tutte le lingue nazionali degli Stati membri degli Stati Uniti d’Europa siano rappresentate.
4. Nel Tribunale federale può essere nominato ogni cittadino europeo che è eleggibile al Parlamento dei Deputati.
5. I membri del Congresso federale e del Consiglio federale e i funzionari nominati da quest’Autorità non possono essere contemporaneamente membri del Tribunale federale.
6. I membri del Tribunale federale non possono coprire alcun’altra carica, né in servizio della Federazione, né in uno Stato, né possono esercitare qualsiasi altra professione o attività industriale.
7. Il Tribunale federale costituisce la sua Cancelleria.
8. Un’iniziativa popolare può demandare, per un dato anno, l’elezione dei membri e supplenti del Tribunale federale alla totalità dei magistrati degli Stati degli USE, aventi questi ultimi almeno due anni d’anzianità di servizio. Il voto di ciascuno di questi magistrati è ponderato direttamente proporzionale al numero dei Deputati USE del proprio Stato e inversamente proporzionale al numero dei magistrati con diritto al voto dello stesso Stato. Anche in questo caso tutte le lingue nazionali degli Stati degli Stati Uniti d’Europa devono essere rappresentate.

9. Il Tribunale federale giudica nelle cause di diritto civile:
– tra la Federazione e gli Stati;
– tra la Federazione da una parte e associazioni professionali o privati dall’altra parte, quando l’oggetto della lite abbia un’importanza da determinarsi dalla legislazione federale e quando queste associazioni professionali e questi privati siano attori;
– tra gli Stati fra loro;
– tra gli Stati da una parte e associazioni professionali o privati dall’altra parte, quando l’oggetto della lite abbia un’importanza da determinarsi dalla legislazione federale, e una delle parti ne faccia domanda.
10. Il Tribunale federale pronuncia inoltre nelle questioni riguardo agli apolidi e nelle contestazioni sui diritti di cittadinanza tra Comuni di Stati diversi.
11. Il Tribunale federale ha l’obbligo di assumere l’ufficio di giudice anche per altri casi, quando ciò sia parimenti domandato dall’una e dall’altra delle parti e l’oggetto del litigio sia di un’importanza da determinarsi dalla legislazione federale.

12. Il Tribunale federale giudica in materia penale, con il concorso di giurati che pronunciano sulla questione di fatto:
– sui casi di alto tradimento contro gli Stati Uniti d’Europa, di rivolta e di violenza contro le autorità federali;
– sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;
– sui crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale;
– nei casi in cui un’autorità federale gli demanda per il giudizio penale i funzionari nominati da quell’autorità.

13. Il Tribunale federale giudica in materia di diritto pubblico:
– sui conflitti di competenza tra autorità federali da una parte e autorità statali dall’altra parte;
– sulle questioni di diritto pubblico fra Stati;
– sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.
14. Sono riservate le contestazioni amministrative da precisarsi dalla legislazione federale.
15. In questi casi il Tribunale federale prende a norma le leggi emanate dal Congresso federale e le risoluzioni del medesimo di carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da esso ratificati.
16. È lasciato alla legislazione federale di comprendere nella competenza del Tribunale federale altri casi oltre a quelli già designati nel presente articolo, commi 9, 10, 12, 13, 14 e 15 e di determinare le attribuzioni da conferirsi al Tribunale stesso in seguito alle emanazioni delle leggi previste dall’articolo 119, commi 1, 2 e 3, per l’applicazione uniforme delle medesime.

Art. 34.- Presidente del Tribunale federale.
Il Presidente del Tribunale federale è eletto dai componenti, dura in carica un anno e dopo non può più assumere tale carica. Il successore deve essere di uno Stato diverso.

Art. 35.- Tribunale amministrativo federale.
1. Il Tribunale amministrativo federale conosce delle contestazioni in materia amministrativa di competenza degli Stati Uniti d’Europa che gli vengono deferite dalla legislazione federale.
2. Esso conosce pure dei casi disciplinari dell’Amministrazione federale, che gli sono deferiti dalla legislazione federale, se non è per essi creata una giurisdizione specifica.
3. Il Tribunale amministrativo prende a norma la legislazione federale e i trattati internazionali ratificati dal Congresso federale.
4. Gli Stati possono, con l’approvazione del Congresso federale, deferire al Tribunale amministrativo federale la decisione di contestazioni amministrative che sono di loro competenza.
5. L’organizzazione della giurisdizione amministrativa e disciplinare degli Stati Uniti d’Europa, come pure le procedure, sono stabilite dalla legge.

Art. 36.- Difensore della Democrazia.
1. Il Difensore della Democrazia è un esperto di altissima competenza, capacità e dirittura democratica, eletto direttamente dal Popolo su scala europea (per le modalità di votazione vedere commi 6 e 7).
2. Egli permette soprattutto la massima trasparenza (anche coll’ausilio della rete Internet) in particolare nei bilanci, nelle spese pubbliche e nelle entrate, nell’operato di chi ha cariche pubbliche e/o gruppi privati.
3. Egli inoltre vigila, col suo staff, per garantire la Sovranità del Popolo, la democrazia diretta di tutti i cittadini, il rispetto della Costituzione federale degli USE, i diritti civili, umani e politici, l’applicazione delle leggi, il buon uso del patrimonio pubblico, la libertà nei suoi vari aspetti, l’attuazione della legislazione antitrust, la libera concorrenza, il pluralismo e la libertà dell’informazione, lo sviluppo della cultura e le espressioni artistiche, il progresso della ricerca scientifica e della comunicazione, l’assenza di conflitto di interessi, di corruzione, di abusi finanziari e di monopolio non autorizzato (e comunque assenza di monopolio delle reti, dei prodotti informatici e genetici). Verifica inoltre la democrazia e nonviolenza di ogni partito, l’indipendenza netta tra i quattro poteri esecutivo, legislativo, giudiziario e informativo, la separazione inequivocabile fra USE e ogni Istituzione religiosa.
4. Egli risponde direttamente ai cittadini e deve rendere pubblici subito eventuali anomalie, irregolarità, occultamenti, manipolazioni, azioni illegali, inadempimenti, distorsioni nell’informazione, ecc.
5. Il Difensore della Democrazia dura in carica un anno. Allo scadere può eventualmente essere rieletto dal voto popolare. Dopo quattro mandati però non può più essere rieletto. Il successore deve appartenere a uno Stato diverso.
6. Modalità della votazione: ogni lista (partito, movimento, associazione, ecc.) può presentare un proprio candidato. I candidati vanno votati singolarmente, uno a uno, da tutti i cittadini europei: per ciascun nominativo gli elettori votano ‘SÌ’ o ‘NO’ a seconda che lo ritengano, rispettivamente, idoneo o non idoneo a tale incarico. Ogni candidato che ottiene il ‘SÌ’ col 50%+1 (senza tener conto dei decimali) dei voti validi, la maggioranza è accertata separatamente per ciascun candidato, è considerato idoneo.
7. Fra i più votati di questi, in termini assoluti, è scelto il Difensore mediante un ballottaggio, che si effettuerà in un turno successivo, con un’unica scheda (per le modalità del ballottaggio vedere art. 24, commi 4, 11 e 12):
a) Nel caso che quattro candidati abbiano ottenuto il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, questi quattro vanno al ballottaggio.
b) Nel caso che siano cinque o più candidati a ottenere il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, restano in corsa i primi quattro di questi, quelli col maggior numero assoluto di voti ‘SÌ’, i quali passano al ballottaggio.
c) Nel caso che siano tre candidati soltanto a ottenere il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, si passa al ballottaggio fra questi tre.
d) Nel caso invece che siano due candidati a ottenere il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, si effettua il semplice ballottaggio fra questi due.
e) Se uno solo ottiene il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, questi è eletto Difensore.
f) Se nessuno ottiene il ‘SÌ’ col 50%+1 dei voti validi, si deve rivotare per altri candidati entro un tempo ragionevolmente breve, oppure, se i cittadini lo richiedono con votazione, nella stessa scheda, per quel particolare anno il Difensore non viene eletto.

Art. 37.- Banca Centrale d’emissione.
1. Gli Stati Uniti d’Europa fissano il sistema monetario ed emanano, occorrendo, disposizioni per il tasso di cambio di monete estere.
2. Gli Stati Uniti d’Europa esercitano il diritto esclusivo di emissione dei biglietti di banca, di ogni altra moneta fiduciaria e di coniazione delle monete mediante la Banca Centrale federale posta direttamente sotto l’amministrazione speciale degli Stati Uniti d’Europa, oppure, se una votazione popolare ne dà previa approvazione, possono commetterne l’esercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, a una Banca Centrale per azioni, comunque sempre amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza degli Stati Uniti d’Europa. Il Congresso federale deve sempre votare sull’ammontare dell’emissione di moneta e sul suo uso.
3. La Banca Centrale d’emissione è investita del monopolio dei biglietti. Essa regola la circolazione del denaro negli Stati Uniti d’Europa, facilita le operazioni di pagamento e svolge, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e monetaria utile agli interessi generali della Federazione europea.
4. L’utile netto della Banca Centrale – oltre un equo interesse o dividendo da corrispondersi al capitale di dotazione o al capitale azioni, e oltre alle necessarie assegnazioni al fondo di riserva – spetta ai singoli Stati almeno per il 67%.
5. La Banca Centrale e le sue succursali non sono soggette ad alcuna imposta negli Stati membri.
6. Gli Stati Uniti d’Europa non possono sospendere l’obbligo di rimborsare biglietti di banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in tempi di guerra o di forti perturbamenti della situazione monetaria.
7. I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.
8. La legislazione federale emana le disposizioni relative all’esecuzione del presente articolo.

Art. 38.- Governatore della Banca Centrale.
1. Il Governatore della Banca Centrale d’emissione è nominato dal Consiglio federale come pure il Vicegovernatore. Egli dura in carica quattro anni. Il successore deve essere di uno Stato diverso.
2. Una legge federale stabilisce le modalità di composizione e di nomina del Consiglio della Banca.

Art. 39.- Forze Armate.
1. La Federazione non ha il diritto di mantenere forze militari permanenti.
2. Le Forze Armate degli Stati Uniti d’Europa si compongono delle forze militari permanenti degli Stati e inoltre di tutti i cittadini europei che, seppure non inclusi in queste forze militari, sono però in obbligo di servizio militare di leva temporaneo.
3. Ogni Stato può avere al massimo un numero di effettivi in ferma permanente pari allo 0,11% della propria popolazione, non compresi i corpi di polizia militare, e comunque non più di 90.000 unità, salvo permesso diverso delle istituzioni degli Stati Uniti d’Europa.
4. Ogni cittadino europeo è obbligato al servizio militare di leva temporaneo. La legge prevede un servizio civile sostitutivo (vedere art. 173).
5. Si può essere esentati dal servizio di leva temporaneo pagando una tassa, la quale è riscossa dagli Stati per conto degli Stati Uniti d’Europa, conformemente alle disposizioni della legislatura federale.
6. Per le donne il servizio di leva è facoltativo.
7. Tutti i cittadini maschi maggiorenni devono partecipare fino all’età di trenta anni al servizio di leva temporaneo, non retribuito, per una settimana ogni anno.
8. Tutti i militari vanno formati nel proprio Stato.
9. La composizione delle forze militari degli Stati, i provvedimenti economici per mantenere l’effettivo e la nomina e la promozione dei rispettivi ufficiali sono di spettanza degli Stati, sotto osservanza delle norme generali statuite dagli Stati Uniti d’Europa.
10. I militari che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono a un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le loro famiglie, in caso di bisogno, all’aiuto della Federazione.
11. I militari ricevono gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equipaggiamento. L’arma rimane al militare sotto le condizioni che sono determinate dalla legislazione federale.
12. Il diritto di disporre delle Forze Armate federali, compreso il materiale di guerra a esse pertinente per legge, spetta al Congresso federale degli Stati Uniti d’Europa.
13. In tempi di pericolo la Federazione ha il diritto esclusivo e immediato di disporre anche dei raggruppamenti non incorporati nelle forze militari e di tutti gli altri mezzi di guerra degli Stati.
14. Gli Stati dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi federali.
15. Le leggi concernenti l’organizzazione delle Forze Armate emanano dalla Federazione. La loro attuazione negli Stati ha luogo, nei limiti descritti dalla legislazione federale e sotto la sorveglianza degli Stati Uniti d’Europa, per mezzo delle autorità statali.
16. L’istruzione militare nel suo insieme e l’armamento incombono alla Federazione.
17. La provvista dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento e la cura della loro manutenzione appartiene agli Stati, cui però la Federazione ne bonifica le spese secondo una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.
18. Contro equo indennizzo gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di assumere in uso o di rilevare in proprietà le piazze d’arme e gli edifici con le loro dipendenze che si trovano negli Stati e che hanno destinazione militare. Le condizioni delle indennità sono regolate dalla legislazione federale.

Art. 40.- Generale delle Forze Armate.
In tempo di pace non c’è il Comandante Generale delle Forze Armate degli USE. Soltanto in caso di guerra è eletto dal Congresso federale in seduta congiunta. Resta in carica al massimo per il periodo bellico.

Art. 41.- Separazione dei poteri.
La separazione netta tra i poteri esecutivo, legislativo, giudiziario e dell’informazione deve sempre essere realizzata.

Art. 42.- Sedi delle autorità federali.
1. La sede del Congresso federale, la sede del Consiglio federale, la sede del Tribunale federale e la sede della Banca Centrale di emissione devono essere ubicate in quattro Stati diversi degli Stati Uniti d’Europa.
2. Tutto ciò che si riferisce a queste sedi è oggetto della legislazione federale.

Art. 43.- Responsabilità dei funzionari degli Stati Uniti d’Europa.
Tutti i membri che ricoprono cariche, centrali o locali, negli Stati Uniti d’Europa sono responsabili della loro gestione. Una legge federale determina in modo più puntuale questa responsabilità. Tutti gli eletti a cariche amministrative, centrali o locali, devono rendere accessibili al controllo dei cittadini tutti i documenti concernenti le loro attività, i loro rapporti e le loro decisioni.

Art. 44.- Incompatibilità.
1. Chi viene eletto a una qualsiasi carica degli Stati Uniti d’Europa o dei singoli Stati, per esercitare le sue funzioni, deve preliminarmente rinunciare a ogni altro incarico pubblico o privato, alle sue proprietà aziendali, ai titoli nobiliari e ad esercitare qualsiasi professione.
2. Sono incompatibili per la stessa persona cariche pubbliche contemporanee degli Stati Uniti d’Europa o degli Stati e cariche politiche di Regioni o di Comuni.
3. In particolare, a qualsiasi livello, un membro del Consiglio non può essere contemporaneamente membro del Congresso, né del Tribunale, e un membro del Congresso non può essere contemporaneamente componente del Tribunale.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Generale delle Forze Armate, in carica nello stesso anno, devono essere di due Stati diversi.
5. Non può assumere cariche centrali o locali né candidarsi, chi è imputato di reato doloso, chi è stato condannato per reato doloso con sentenza penale, chi è rinviato in giudizio con ordine di cattura.
6. Chi ha cariche centrali o locali, nel caso in cui venga imputato di reato doloso, si deve sospendere dalla carica fino al momento della sentenza.
7. L’immunità dei politici è abolita.
8. Non sono ammessi partiti che propongono di ridurre o limitare la democrazia diretta dei cittadini, o propugnano forme di violenza o razzismo o perseguono fondamentalismi religiosi o ideologici. Non sono ammessi partiti che sono emanazione di gruppi segreti o lobby deviate, di organizzazioni (para)militari, di istituzioni religiose, di multinazionali o grandi aziende economiche o finanziarie.

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Capitolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 100.- Cittadinanza europea.
1. Ogni cittadino di uno Stato membro degli Stati Uniti d’Europa è cittadino europeo. Come tale egli può prendere parte a tutte le elezioni e votazioni popolari nel luogo di sua residenza. Nessuno può esercitare diritti politici in più di uno Stato.
2. Il cittadino europeo residente gode, nel luogo di sua residenza, di tutti i diritti dei cittadini dello Stato e insieme di tutti i diritti dei cittadini della Regione e del Comune.
3. Negli affari statali, regionali e comunali, egli acquisisce il diritto di voto dopo una residenza di tre mesi.
4. Ogni cittadino europeo può prendere la residenza in qualsiasi luogo degli Stati Uniti d’Europa.
5. Nessun cittadino europeo può essere espulso dal territorio degli Stati Uniti d’Europa.
6. La Federazione regola l’acquisizione e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza europea e la reintegrazione nella stessa.
7. La cittadinanza europea può essere acquisita ugualmente per naturalizzazione in uno Stato, in una Regione e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dagli Stati, previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Federazione emana prescrizioni minime.
8. La persona naturalizzata gode degli stessi diritti e obblighi degli altri cittadini dello Stato, della Regione e del Comune.
9. Gli Stati Uniti d’Europa possono promuovere le relazioni dei cittadini europei dell’estero fra loro e con gli USE, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.
10. Essi possono dare le disposizioni necessarie a disciplinare i diritti e doveri dei cittadini europei dell’estero, in particolare riguardo all’esercizio dei diritti politici, all’adempimento dell’obbligo militare e all’assistenza. Queste disposizioni sono date dopo aver sentito gli Stati membri.
11. È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza delle persone senza patria.

Art. 101.- Norme per la votazione popolare.
1. Per indire obbligatoriamente un’iniziativa popolare o un referendum, a livello federale, su leggi e decreti degli Stati Uniti d’Europa, occorre raccogliere un numero di firme elettroniche pari allo 0,4% della popolazione totale del territorio federale. Il tempo per la raccolta delle firme elettroniche è di sei mesi; la votazione popolare deve effettuarsi entro il più breve tempo possibile. Ad ogni livello, una volta raccolte le firme nelle modalità previste dalla Costituzione, l’effettuazione del referendum popolare è sempre obbligatoria. Una votazione popolare a livello federale può essere promossa anche da un terzo degli Stati.
2. Nel caso d’iniziativa popolare il Congresso territoriale può presentare una controproposta nel giro di 90 giorni: il Popolo esprime il voto sui due progetti proposti (vedere art. 175, comma 11). Il Congresso può in alternativa presentare modifiche a qualche articolo della proposta dell’iniziativa popolare; in tal caso il Popolo esprime il voto ‘SÌ’ o ‘NO’ sulla proposta e anche su ciascuna modifica, articolo per articolo: se vince il ‘SÌ’ per la proposta dell’iniziativa, questa, con effetto esecutivo immediato, diventa legge, con le modifiche che singolarmente ottengono la maggioranza dei ‘SÌ’.
3. I decreti considerati urgenti possono sottoporsi a referendum popolare.
4. Le leggi costituzionali sono obbligatoriamente sottoposte alla doppia approvazione popolare a livello federale.
5. Sono inoltre obbligatoriamente sottoposti alla doppia approvazione popolare a livello federale: i trattati internazionali conclusi per una durata indeterminata e senza possibilità di disdetta, i trattati internazionali che prevedono l’adesione degli Stati Uniti d’Europa a un’Organizzazione internazionale, i trattati internazionali implicanti un’unificazione multilaterale del diritto. Per casi urgenti, in periodo di grave crisi economica, questo comma rimane riservato.
6. È altresì sottoposta obbligatoriamente alla doppia approvazione popolare l’adesione degli Stati Uniti d’Europa a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali.
7. I referendum per modifiche, parziali o totali, alla Costituzione o ai trattati di cui sopra richiedono un numero di firme elettroniche pari allo 0,8% della popolazione europea e un tempo per la raccolta di esse di dodici mesi.
8. I cittadini possono revocare l’incarico, sempre tramite la doppia approvazione popolare, a qualunque membro eletto da loro o dagli organi istituzionali, e possono anche far decadere l’intero Consiglio federale, allorché ritengono il suo agire non confacente agli interessi generali.
9. Per indire un referendum revocatorio occorre un numero di firme elettroniche pari allo 0,8% della popolazione del territorio interessato e un tempo per la raccolta di esse di sei mesi.
10. La seconda domenica di ogni mese, eccettuato ottobre poiché la votazione si effettua nell’”election day” (vedere art. 174), nell’intera Federazione il Popolo è chiamato a votare, con tutti i vari referendum indetti ai diversi livelli territoriali, sugli argomenti che lo interessano.
11. Qualunque referendum deve avere adeguata pubblicità standard, con pari spazi per il comitato del ‘SI’ e quello del ‘NO’.
12. Ogni qual volta un qualsiasi argomento sottoposto a referendum, a livello federale oppure statale, ottiene la doppia approvazione dei cittadini sia come maggioranza dei votanti sia come maggioranza del numero degli Stati oppure, rispettivamente, delle Regioni, esso diventa immediatamente legge esecutiva. Ogni qual volta un qualsiasi argomento sottoposto a referendum, a livello regionale oppure comunale, ottiene l’approvazione della maggioranza dei votanti, esso diventa immediatamente legge esecutiva.
13. Ogni risultato del voto popolare è obbligatoriamente legge immediatamente esecutiva.
14. È vietato sottoporre il voto a condizionamenti o fare minacce ricattatorie o vessatorie di qualsiasi tipo allo scopo d’influenzare la votazione. È vietato stabilire un limite minimo di partecipazione (quorum) a qualsiasi livello. I risultati dei referendum sono validi qualunque sia la percentuale di cittadini votanti. È vietato stabilire qualsiasi altro tipo di quorum.
15. È vietato l’ottenimento fraudolento o remunerato delle firme.
16. Nel caso di caduta anticipata di un Congresso o di un Consiglio, a qualsiasi livello, o di un Sindaco comunale, la votazione popolare per la nuova elezione deve effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni.
17. Nelle votazioni per eleggere i membri delle Camere a ogni livello, l’elettore può esprimere preferenze per candidati del partito da lui votato e/o per candidati di altri partiti. L’elettore può inoltre facoltativamente esprimere non-preferenze per candidati del partito da lui votato. Una legge federale stabilisce le modalità in dettaglio.

Art. 101a.- Norma transitoria per le votazioni manuali.
1. Se la raccolta delle firme è manuale, vale a dire non è ancora automatizzata, tutte le percentuali di firme necessarie indicate nel precedente articolo 101 vanno dimezzate e i rispettivi tempi massimi di raccolta sono da moltiplicare per due.
2. La raccolta manuale delle firme va agevolata senza ostacoli burocratici e i controlli devono essere agili, in modo da non intralciare la raccolta stessa.
3. Per il referendum popolare va adottato il sistema del voto postale, per cui il cittadino invia il suo voto per posta in doppia busta sigillata.

Art. 102.- Petizione e Proposta di legge popolare.
1. Ai cittadini è garantito il diritto di petizione. Le autorità devono prenderne atto e dare una risposta entro 160 giorni.
2. La proposta di legge popolare richiede la raccolta di un numero di firme (elettroniche) pari allo 0,15% della popolazione degli USE, oppure 0,30% a livello statale, 0,45% a livello regionale o di grande Comune, 0,60% a livello comunale (con un minimo di 60 firme per i Comuni più piccoli). Il tempo per raccogliere le firme è di cinque mesi. Il Congresso USE o statale deve votare la proposta entro dodici mesi, il Congresso a livello locale deve votarla entro otto mesi. Con questa proposta di legge non si effettua il referendum popolare, il quale è obbligatorio invece per l’iniziativa popolare. Solamente nel caso in cui il Congresso non voti la proposta nei termini suddetti, va effettuato obbligatoriamente un referendum popolare sulla proposta stessa entro i quattro mesi successivi.
(ndr.- I due istituti richiamati in questo articolo sono pertinenti alla democrazia di partecipazione, più che alla democrazia diretta).

Art. 103.- Affari esteri.
1. Gli affari esteri competono agli Stati Uniti d’Europa.
2. Gli Stati Uniti d’Europa si adoperano per salvaguardare l’indipendenza e il benessere della Federazione.
3. Contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a fare rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia diretta degli esseri umani, ad assicurare la convivenza pacifica dei Popoli e a salvaguardare le basi naturali della vita.
4. Gli Stati degli USE collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o i loro interessi essenziali. Gli Stati Uniti d’Europa informano tempestivamente e compiutamente gli Stati membri e li consultano; ai pareri degli Stati membri è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In tali casi gli Stati membri collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 104.- Rapporti degli Stati membri.
1. Gli Stati membri hanno il diritto di conchiudere tra loro degli accordi su oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; devono però
presentarli all’Autorità federale, la quale, se tali accordi contengono alcune cose contrarie alla Federazione o ai diritti di altri Stati membri, è autorizzata a impedirne l’esecuzione. Nel caso opposto i rispettivi Stati hanno il diritto di chiedere la cooperazione delle autorità federali per l’esecuzione.
2. Gli Stati membri possono stipulare con gli Stati esteri dei trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato e di polizia; questi trattati non devono contenere alcuna cosa contraria alla Federazione o ai diritti di altri Stati membri.
3. I rapporti ufficiali tra gli Stati membri e i Governi di Stati esteri, come anche coi rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.
4. Tuttavia per gli oggetti accennati al comma 2, gli Stati membri possono corrispondere direttamente con le autorità e con gli impiegati secondari di uno Stato estero.
5. I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari degli Stati Uniti d’Europa e i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei Consigli e dei Congressi degli Stati membri non possono accettare da governi esteri né pensioni o stipendi, né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.
6. Chi è già in possesso di pensioni, titoli o ordini cavallereschi, non può essere eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare degli Stati Uniti d’Europa, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale membro del governo o del Congresso di uno Stato membro, se prima di entrare in carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non restituisca le decorazioni.
7. Parimenti nelle Forze Armate degli Stati Uniti d’Europa non si possono portare o accettare decorazioni né far valere titoli conferiti da Governi esteri.
8. Quando nascono delle contese fra gli Stati membri degli USE, questi devono astenersi dal farsi giustizia da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.
9. Allorché uno Stato membro è improvvisamente minacciato di pericolo dall’estero, il Consiglio dello Stato minacciato ha l’obbligo di chiedere l’aiuto ad altri Stati membri, avvisandone al tempo stesso l’Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di questa. Gli Stati richiesti hanno il dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico della Federazione.
10. Allorché l’ordine interno di uno Stato membro è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Stato membro, il Consiglio dello Stato minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinché quest’ultimo entro i limiti dei suoi attributi (vedere art. 28, commi 4, 10 e 11) possa prendere i necessari provvedimenti o convocare il Congresso federale. In casi urgenti il rispettivo Consiglio statale è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richiedere per aiuto altri Stati membri, e gli Stati cui ciò è richiesto hanno dovere di prestarsi.
11. Quando il Consiglio di uno Stato membro è fuori della possibilità di domandare aiuto, la competente autorità federale può, e quando la sicurezza degli USE è minacciata, deve intervenire di propria iniziativa.
12. Nei casi d’intervento federale le autorità degli Stati Uniti d’Europa vigilano affinché siano adempiute le prescrizioni dell’articolo 3, comma 3.
13. Le spese sono a carico dello Stato richiedente o di quello che causò l’intervento federale, quando il Congresso federale, a motivo di speciali circostanze, non decida altrimenti.
14. Nei casi indicati dai commi 9 e 10, ogni Stato membro ha il dovere di lasciare libero passaggio alle truppe. Queste devono essere immediatamente poste sotto il comando federale.

Art. 105.- Benessere.
1. Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, gli Stati Uniti d’Europa prendono le misure atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica dei cittadini. Può anche essere stabilito un reddito base (reddito di cittadinanza) uguale per tutti i cittadini.
2. Le disposizioni devono essere emanate in forma di leggi e decreti, per i quali può essere richiesta la votazione popolare.
3. Una legge federale stabilisce qual è il salario minimo, la pensione minima e l’eventuale reddito base da erogare per garantire una vita dignitosa.

Art. 106.- Lavoro.
1. Il lavoro è un diritto fondamentale dei cittadini.
2. La Federazione ha il diritto di statuire disposizioni uniformi sulla durata del lavoro delle persone nelle fabbriche e di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l’esercizio di industrie malsane o pericolose. È vietato il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.
3. La Federazione introduce per legge l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti. Essa può dichiarare quest’assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di cittadini soltanto.
4. Le operazioni delle imprese private nel ramo delle assicurazioni e delle agenzie di emigrazione sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione degli Stati Uniti d’Europa.
5. La Federazione emana disposizioni sulla formazione professionale nei vari campi e sul servizio di collocamento.
6. È in facoltà degli Stati il subordinare l’esercizio delle libere professioni a una prova di capacità. La legislazione federale provvede affinché possano ottenersi certificati di capacità, tali da essere validi in tutti gli Stati Uniti d’Europa.
7. Va favorita la cogestione, ossia la partecipazione di lavoratori, o di organi da questi eletti, alle decisioni su produzione, personale e servizi dell’impresa ove prestano la loro attività. I dipendenti diventano proprietari di una parte delle azioni societarie.
8. I dirigenti di un’azienda per essere nominati devono avere il consenso della maggioranza dei dipendenti espresso col voto. Ogni due anni la verifica del consenso mediante il voto: è un riconoscimento del merito.
9. La remunerazione dei dirigenti di multinazionali, società quotate in Borsa e società per azioni in generale è decisa dall’assemblea degli azionisti, di anno in anno, in base ai risultati conseguiti dal management. Sono vietati i compensi, come premi e bonus, allorché i dirigenti lasciano le società e in caso di acquisizioni oppure di vendita d’una parte dell’azienda.
10. L’esecuzione dei commi 7, 8 e 9 è regolata dalla legislazione federale, tenuto conto, per i commi 7 e 8, delle differenze e varietà aziendali e di situazioni specifiche nei singoli Stati e territori.

Art. 107.- Sindacati.
1. Gli USE riconoscono la libertà d’associazione dei lavoratori in sindacati indipendenti da organizzazioni esterne, i cui membri devono essere eletti dai lavoratori stessi. L’incarico dura due anni.
2. Gli accordi sui contratti di lavoro devono ottenere l’approvazione mediante il voto (eventualmente elettronico) di tutti i lavoratori cointeressati.
3. È proibito sottoporre detto voto a condizionamenti oppure intimidire con minacce ricattatorie o vessatorie di qualsiasi tipo per influenzare il voto. Gli accordi non possono contenere clausole anticostituzionali o contrarie alle leggi vigenti.
4. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito regolato dalla legislazione federale e locale.

Art. 108.- Rapporti di lavoro.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di emanare disposizioni:
a. sulla protezione dei lavoratori;
b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento comune delle questioni che interessano l’azienda e la professione;
c. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per favorire la pace sul lavoro;
d. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conseguenza del servizio militare;
e. sul servizio di collocamento;
f. sulla formazione professionale, nell’industria, nell’artigianato, nel commercio, nell’agricoltura e nei servizi dell’economia domestica.
2. Il carattere obbligatorio generale previsto nel comma 1, lettera ‘c’, può essere conferito soltanto per i rapporti di lavoro fra datori di lavoro e lavoratori, e soltanto se i contratti o gli accordi tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle minoranze e rispettano l’uguaglianza dinanzi alla legge e la libertà d’associazione.
3. Le disposizioni degli articoli 105 (comma 1), 110 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), 126 (commi 3, 4, 5 e 7) e 154 sono applicabili per analogia.

Art. 109.- Disoccupazione.
1. Gli Stati Uniti d’Europa disciplinano in via legislativa l’assicurazione contro la disoccupazione. Essi possono emanare disposizioni sull’aiuto ai disoccupati.
2. L’assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La legge determina le deroghe. La Federazione provvede affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a determinate condizioni.
3. L’assicurazione contro la disoccupazione garantisce un’adeguata compensazione del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire e combattere la disoccupazione.
4. L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicurati; se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispettivi datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione, come anche l’aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Stati Uniti d’Europa e Stati membri concedono prestazioni finanziarie.
5. Gli Stati e le organizzazioni dell’economia cooperano all’emanazione e all’esecuzione delle disposizioni legali.

Art. 110.- Crisi economiche.
1. La Federazione adotta misure per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro dei prezzi. Essa collabora con gli Stati e con il sistema economico.
2. Nell’adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l’estero, la Federazione può derogare al principio della libertà di commercio e d’industria. Essa può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di queste riserve, le imprese ne decidono l’impiego nell’ambito degli scopi stabiliti dalla legge.
3. Gli Stati Uniti d’Europa, gli Stati, le Regioni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la congiuntura, Gli Stati Uniti d’Europa possono, a titolo temporaneo, riscuotere supplementi o concedere ribassi su imposte e tasse federali. I fondi così assorbiti devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le imposte e le tasse federali dirette sono poi individualmente rimborsate e quelle indirette devolute all’assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.
4. La Federazione tiene conto delle disparità nello sviluppo economico delle diverse Regioni degli Stati Uniti d’Europa.
5. Nel caso di crisi economica, congiunturale o temporanea, nei settori colpiti non vanno licenziati i lavoratori, ma nel corso dell’anno tutti devono lavorare nove o dieci oppure undici mesi invece di dodici, affinché nessuno resti senza lavoro.
6. La Federazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.
7. In caso di crisi economico-finanziaria estremamente grave, in specie se è a livello internazionale, anche se dovuta a fattori non direttamente economici (amplissimi disastri ambientali e/o, spesso conseguenti, devastanti pandemie; guerra, ecc.), la Federazione, dopo che le misure prese, di cui ai commi precedenti, non risultassero sufficienti a risolvere la crisi stessa, può aumentare, in via del tutto eccezionale e fintanto che la grande crisi lo esiga, la progressività delle imposte fino a un’aliquota massima del 91% per le classi più agiate. Il ricavato va distribuito per un consistente aumento dei salari bassi, anche fino al raddoppio o più, per un miglioramento delle pensioni minime, per dare un sostegno ai prezzi agricoli pagati agli agricoltori, per garantire un reddito base temporaneo a tutti, e per la costruzione di molteplici nuove opere pubbliche (anche grandi opere) affinché sia incrementata in modo sostanziale l’occupazione invece di elargire sussidi assistenziali. La Federazione emana disposizioni di legge sulle modalità di esecuzione.
8. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo devono essere emanate in forma di leggi e decreti, per i quali può essere richiesta la votazione popolare.

Art. 111.- Previdenza.
1. La Federazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Essa è composta di un’assicurazione federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.
2. La Federazione istituisce in via legislativa un’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni in denaro e, ove necessario, in natura. Le rendite (pensioni) devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima. Le rendite devono essere adattate all’evoluzione dei prezzi. Gli Stati cooperano all’attuazione dell’assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche.
3. L’assicurazione è finanziata con:
a. i contributi degli assicurati, di cui il 50% spetta, per i dipendenti, al datore di lavoro;
b. un contributo degli Stati Uniti d’Europa non eccedente la metà delle uscite e coperto dai proventi netti dell’imposta e di alcuni dazi;
c. un contributo degli Stati, qualora la legge lo preveda, che riduce corrispondentemente quello federale.
4. Gli Stati Uniti d’Europa prendono in via legislativa le seguenti misure in materia di previdenza professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere un dignitoso tenore di vita, e tenuto conto delle prestazioni dell’assicurazione federale:
– obbligano i datori di lavoro ad assicurare il personale presso un’istituzione di previdenza aziendale, amministrativa o di associazione, o presso un’istituzione analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;
– fissano le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare; per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a livello federale;
– curano affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio personale presso un’istituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;
– vigilano affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi facoltativamente presso un’istituzione di previdenza professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti. L’assicurazione può in generale o per la copertura di rischi particolari, essere resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente.
5. Gli Stati Uniti d’Europa fanno in modo che l’assicurazione federale e la previdenza professionale possano svilupparsi, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.
6. Gli Stati membri possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni dell’assicurazione federale o della previdenza professionale, come anche sgravi fiscali agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti d’aspettativa.
7. Gli Stati Uniti d’Europa, in collaborazione con gli Stati, promuovono la previdenza individuale, principalmente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia di proprietà.
8. Gli Stati Uniti d’Europa promuovono l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi intrapresi in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essi possono usare a tale scopo i mezzi finanziari dell’assicurazione federale.

Art. 112.- Famiglia.
1. Gli Stati Uniti d’Europa tengono conto, nell’esercizio dell’autorità che è loro conferita e nei limiti della Costituzione, delle necessità della famiglia.
2. La Federazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria per tutta la popolazione o per taluni gruppi di questa, l’iscrizione a dette casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli impegni degli Stati per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa federale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione degli Stati membri.
3. La Federazione istituisce per via legislativa l’assicurazione per la maternità. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di questa, l’iscrizione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche persone che non possono fruire delle prestazioni dell’assicurazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione degli Stati.
4. Le leggi emanate in virtù del presente articolo vanno attuate con il concorso degli Stati; si può ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e privato.

Art. 113.- Infanzia.
1. Tutti i bambini nati da matrimonio, fuori dal matrimonio, da unioni di fatto, da fecondazione assistita o artificiale – omologa, eterologa, in vitro, ecc. – o adottati, sono tutti alla pari con gli stessi identici diritti.
2. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
3. Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
4. Tutte le adozioni e le condizioni necessarie per ottenerle sono regolate dalle leggi federali.
5. La Federazione ha il diritto di dare il suo concorso a istituzioni che abbiano come finalità la protezione dell’infanzia abbandonata.

Art. 114.- Matrimonio.
1. Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della Federazione.
2. A questo diritto non può frapporsi ostacolo per motivi economici, né religiosi, né per titolo di anteriore condotta.
3. Il matrimonio concluso in uno Stato membro o all’estero secondo le leggi ivi vigenti è riconosciuto valido come tale in tutti gli Stati Uniti d’Europa.
4. Non è permesso esigere dagli sposi tasse d’ammissione di qualsiasi tipo.
5. Le coppie di fatto hanno gli stessi diritti di cui ai commi precedenti.
6. Per le restanti condizioni si rimanda alla legislazione federale.

Art. 115.- Aiuto in situazioni di bisogno.
1. Gli Stati Uniti d’Europa danno disposizioni affinché per redditi molto bassi e pertanto insufficienti a coprire il fabbisogno vitale di una famiglia o di un singolo, si abbia una sovvenzione temporanea.
2. Nel caso di persone di oltre settanta anni o di gravi forme di handicap la sovvenzione può assumere carattere permanente.
3. Tutti hanno diritto al cibo.
4. Le persone nel bisogno sono assistite dal Comune in cui dimorano. Le spese dell’assistenza sono a carico dello Stato di residenza.

Art. 116.- Alloggi.
1. Gli Stati Uniti d’Europa adottano misure per promuovere, specialmente con la riduzione dei costi, la costruzione di alloggi e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case. La legislazione federale determina le condizioni cui è subordinata la concessione dell’aiuto degli Stati Uniti d’Europa.
2. La Federazione ha in particolare la facoltà di:
a. agevolare il conseguimento e l’urbanizzazione di aree destinate alla costruzione di alloggi;
b. appoggiare le iniziative in materia abitativa e ambientale a favore delle famiglie, delle persone con reddito modesto, degli anziani, degli invalidi e delle persone bisognose di cure;
c. promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli alloggi, come anche la razionalizzazione della costruzione;
d. provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione di alloggi.
3. Gli Stati Uniti d’Europa possono emanare le disposizioni di legge indispensabili per l’urbanizzazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione edilizia.
4. Gli Stati, le Regioni e i Comuni sono chiamati a partecipare alla realizzazione, dove queste misure, per la loro natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.
5. Gli Stati, le Regioni, i Comuni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano emanate le leggi esecutive.
6. Gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di emanare disposizioni contro gli abusi in materia di locazione. Essi disciplinano la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore, l’impugnabilità delle disdette abusive e la protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
7. Gli Stati Uniti d’Europa possono, allo scopo di favorire soluzioni concordate e impedire abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti quadro di locazione e ad altre misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. L’articolo 108, comma 2, si applica per analogia.

Art. 117.- Residenza e dimora.
1. Una legge federale determina la differenza fra residenza (anagrafica) e dimora, prescrivendo nello stesso tempo particolari norme intorno ai diritti politici e civili del dimorante europeo.
2. Nei rapporti di diritto civile i residenti sono di regola sottoposti alla giurisdizione e alla legislazione del luogo della loro residenza. La legislazione federale statuisce le disposizioni necessarie per l’applicazione di questo principio e per impedire il caso di doppia imposta.
3. Le leggi degli Stati membri sulla residenza e sul diritto di voto dei residenti a livello regionale e comunale sono sottoposte all’approvazione del Consiglio federale.
4. La Federazione può disciplinare il regresso verso lo Stato di una precedente residenza o verso lo Stato d’origine.

Art. 118.- Sanità.
1. La Federazione introduce per legge l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso sanitario esistenti.
2. Gli Stati Uniti d’Europa hanno diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l’uomo o gli animali.
3. La Federazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana e della salute. Stabilisce i criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
4. La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
5. Il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato solamente col suo consenso o in base a una prescrizione legale. Ognuno può avere accesso ai suoi dati genetici.
6. Gli esseri umani e il suo ambiente vanno protetti nel caso d’un eventuale abuso dell’ingegneria genetica.

Art. 119.- Giustizia civile.
1. È di competenza federale la legislazione:
– sulla capacità civile;
– su tutti i rapporti di diritto relativi al commercio e alla circolazione mobiliare (diritto delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e di cambio);
– sulla proprietà letteraria e artistica;
– sulla protezione delle invenzioni applicabili all’industria;
– sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti.
2. La Federazione ha il diritto di fare leggi anche nelle altre materie del diritto civile.
3. L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia sono di competenza degli Stati.
4. Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale, pertanto non può essere creato alcun tribunale speciale. Non è ammessa la giurisdizione ecclesiastica.
5. Tutti gli Stati hanno l’obbligo di ritenere tutti i cittadini europei uguali ai cittadini del proprio Stato, sia nella legislazione sia nella procedura giudiziaria.
6. Tutte le sentenze civili aventi forza esecutiva pronunciate in uno Stato devono ottenere esecuzione in tutti gli Stati Uniti d’Europa.
7. Il debitore solvibile avente residenza stabile negli Stati Uniti d’Europa deve, per richieste personali, essere convenuto davanti al giudice del luogo di sua residenza, e conseguentemente, per titolo di obbligazioni personali, non può essere messo sequestro sui suoi beni fuori dello Stato nel quale è residente.
8. L’arresto personale per debiti è vietato.
9. Restano riservate rispetto agli esteri le disposizioni dei relativi trattati internazionali.

Art. 120.- Giustizia penale.
1. La Federazione ha il diritto di fare leggi in materia di diritto penale.
2. L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia sono di competenza degli Stati.
3. La legislazione federale fissa i limiti entro cui un cittadino europeo può essere privato dei suoi diritti politici di essere eletto o nominato a cariche federali, statali o locali, mai comunque del diritto alla votazione popolare e alla votazione per le elezioni.
4. Sono vietate le condanne alla pena capitale e le pene corporali.
5. La Federazione e gli Stati provvedono affinché le vittime di reati contro la vita e l’integrità della persona beneficino di aiuto. Questo deve comprendere un equo indennizzo quando, in seguito al reato, le vittime incontrano difficoltà materiali.
6. In caso di gravi ammanchi finanziari nella conduzione di imprese pubbliche o private, i massimi dirigenti e capi responsabili o colpevoli devono rifondere tutto il denaro scomparso e quello da loro eventualmente rubato.
7. La Federazione ha il diritto di concedere agli Stati dei sussidi per la costruzione di stabilimenti penitenziari, di case di lavoro e di correzione, nonché per i miglioramenti da apportare nell’ambito dell’esecuzione delle pene, alle condizioni di vita degli internati, alla loro formazione lavorativa e culturale.
8. La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull’estradizione degli accusati da uno Stato all’altro; però l’estradizione per delitti politici, di stampa e d’informazione non può essere resa obbligatoria.

Art. 121.- Finanze.
1. La Federazione equilibra a lungo termine le sue entrate e le sue uscite e deve ammortizzare l’eventuale disavanzo del suo bilancio. Nel procedere a tale ammortamento, essa deve tener conto delle condizioni economiche: le uscite totali da stanziare negli anni favorevoli di situazione economica e congiuntura devono prevedere anche la costituzione di riserve, mentre negli anni di crisi devono prevedere anche interventi anticiclici di spesa ed eventuali bilanci in rosso (questo anche al fine di porre un freno all’indebitamento – ndr).
2. Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo degli Stati Uniti d’Europa.
3. Il Congresso federale decide le spese degli Stati Uniti d’Europa, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.
4. I cittadini sono chiamati a decidere sul bilancio preventivo, scegliendo in via generale fra varie possibilità in ciascun campo e sulla destinazione della spesa pubblica, quando questa supera un determinato importo stabilito per legge, sia a livello federale sia a livello Stato sia a livello regionale e comunale.
5. Ogni incremento del debito pubblico deve essere autorizzato dal voto popolare, se è richiesto.

Art. 122.- Imposte.
1, Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere le seguenti imposte:
a. tassa di bollo sui titoli, su quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti riguardanti operazioni commerciali; la tassa di bollo non è estesa ai documenti relativi a operazioni fondiarie e d’ipoteca immobiliare;
b. un’imposta a titolo precauzionale (imposta preventiva) sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative;
c. imposte sul tabacco greggio e manufatto, come pure su altre sostanze o prodotti destinati allo stesso uso del tabacco;
d. imposte speciali a carico di persone residenti all’estero, per porre rimedio a misure fiscali prese da Stati esteri.
2. Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali indicate al comma 1, lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’, oppure che dichiara esente non può essere gravato da imposte statali, regionali o comunali dello stesso genere.
3. Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere inoltre un’imposta sul valore aggiunto (IVA o imposta sulla cifra d’affari).
4. Le cifre d’affari che la Federazione grava o esenta d’imposta non possono essere sottoposte negli Stati, nelle Regioni e nei Comuni a un’imposta del medesimo genere.
5. L’imposta sul valore aggiunto può colpire le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell’imposta precedente. L’imposta ammonta al massimo al 7%. Il 10% del prodotto dell’imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori.
6. Per garantire il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e contro l’invalidità, qualora esso non fosse più garantito a causa dell’allungamento della vita media, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto può essere aumentata al massimo di un punto percentuale mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto al referendum popolare.
7. Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere imposte speciali di consumo sulle merci delle seguenti specie: il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione, nonché i carburanti ricavati da altre materie; la birra; le automobili e i loro componenti.
8. Le merci che la Federazione grava o esenta d’imposta non possono essere sottoposte negli Stati, nelle Regioni e nei Comuni a un’imposta del medesimo genere.
9. Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere un’imposta diretta, per la quale vale quanto segue:
e. essa è riscossa sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche. Alle persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere esatte imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;
f. essa è riscossa dagli Stati membri per conto degli Stati Uniti d’Europa. Il 30% del prodotto lordo dell’imposta è devoluto agli Stati; almeno il 20% della quota devoluta agli Stati è assegnato alla perequazione interstatale;
g. nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato l’onere costituito dalle imposte dirette statali e locali. Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere l’imposta:
– sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima del 12%, a iniziare da un reddito netto di 7.500 euro, o di 9.500 euro per i coniugati;
– sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima del 10%;
– sul capitale e le riserve delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dello 0,1%.
10. L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 123.- Perequazione delle imposte.
1.La Federazione promuove la perequazione finanziaria fra gli Stati. Nell’assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto della capacità finanziaria degli Stati e delle condizioni delle Regioni meno favorite.
2. La Federazione può emanare, per via legislativa, disposizioni contro le convenzioni concluse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.
3. La Federazione, in collaborazione con gli Stati, si adopera per armonizzare le imposte dirette federali, statali regionali e comunali.
4. A tal fine essa stabilisce in via legislativa norme generali per la legislazione statale e locale su l’obbligo fiscale, l’oggetto e il computo nel tempo delle imposte, il diritto procedurale e il diritto penale fiscale e ne vigila l’osservanza. Rimane di competenza degli Stati la determinazione delle tariffe e delle aliquote fiscali, come anche degli ammortamenti esenti da imposta.
5. Nell’emanazione delle norme legislative generali per le imposte dirette statali e locali e nell’emanazione della legislazione sull’imposta federale diretta, gli Stati Uniti d’Europa tengono conto degli sforzi degli Stati nell’ambito dell’armonizzazione fiscale. Agli Stati membri è concesso un congruo termine per adeguare le proprie legislazioni fiscali.
6. Gli Stati partecipano alla preparazione delle leggi federali.

Art. 124.- Dazi.
1. I dazi sono di spettanza degli Stati Uniti d’Europa.
2. Nella riscossione dei dazi vanno osservati i seguenti criteri:
– le tasse daziarie devono essere le più basse possibili sia sulle materie in entrata necessarie per l’industria, per l’agricoltura e alla vita sia su tutte le materie in uscita;
– le tasse daziarie più elevate sono sugli oggetti di lusso in entrata.
3. La legislazione daziaria deve contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e dei mercati.
4. Resta sempre riservato alla Federazione il diritto di adottare, in circostanze straordinarie, misure eccezionali temporanee.
5. Il prodotto dei dazi è devoluto alla cassa federale.
6. L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 125.- Copertura delle spese degli Stati Uniti d’Europa.
Gli Stati Uniti d’Europa sopperiscono alle loro spese con:
a- il reddito del patrimonio federale;
b- il prodotto netto della tassa di esenzione dal servizio militare;
c- la sua quota del guadagno netto della Banca Centrale, la quale fruisce del monopolio d’emissione dei biglietti di banca;
d- il prodotto dei dazi;
e- il prodotto netto delle poste e dei telefoni;
f- la sua quota dal provento netto dell’imposizione fiscale delle bevande distillate e delle entrate lorde dell’esercizio dei giochi;
g- il prodotto delle imposte federali;
h- il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 126.- Commercio e industria.
1. La libertà di commercio e industria è garantita su tutto il territorio degli Stati Uniti d’Europa, con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legislazione che ne deriva.
2. Le disposizioni degli Stati sull’esercizio e sull’imposizione fiscale del commercio e dell’industria rimangono riservate; tuttavia esse non possono portare pregiudizio al principio della libertà di commercio e d’industria, a meno che la Federazione non disponga altrimenti.
3. La Federazione può emanare disposizioni sull’esercizio del commercio e dell’industria e prendere misure in favore di singoli rami dell’economia o di professioni. Essa deve rispettare, con riserva del comma 4, il principio della libertà di commercio e d’industria.
4. Quando l’interesse generale lo giustifichi, la Federazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d’industria, d’emanare disposizioni:
a. per salvaguardare importanti rami dell’economia o professioni minacciati nella loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che esercitano un’attività per conto proprio in questi rami o professioni;
b. per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l’efficienza dell’agricoltura e consolidare la proprietà agricola;
c. per proteggere le Regioni la cui economia è in pericolo;
d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe;
e. per prendere misure precauzionali in materia di difesa economica degli Stati Uniti d’Europa e per garantire l’approvvigionamento degli USE in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall’economia stessa.
5. Disposizioni che riguardano il comma 4, punti ‘a’ e ‘b’, possono essere emanate soltanto se i rami economici e le professioni prendono da se stessi le misure interne che si possono equamente pretendere da loro. La legislazione federale emanata, in virtù del comma 4, punti ‘a’ e ‘b’, deve salvaguardare lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.
6. Gli Stati hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di bar e di ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso genere al bisogno, se questo ramo dell’economia è minacciato nella sua esistenza da una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative devono tenere conto adeguatamente dell’importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.
7. Inoltre la Federazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, autorizzare gli Stati a emanare disposizioni in campi che non richiedono un disciplinamento generale da parte della Federazione e nei quali gli Stati non sono già competenti in virtù del proprio diritto. Le disposizioni devono essere emanate in forma di leggi e decreti, per i quali può essere richiesta la votazione popolare.
8. Gli Stati Uniti d’Europa prendono provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguardando gli interessi economici degli USE e rispettando il principio della libertà di commercio e d’industria.
9. Nell’ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni professionali ed economiche.
10. Gli Stati prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti fra consumatori finali e fornitori fino a un valore oggetto di lite stabilito dal Consiglio federale.
11. Gli Stati Uniti d’Europa hanno diritto di fare leggi sul commercio delle derrate alimentari e di altri oggetti di uso e di consumo, in quanto possono mettere in pericolo la vita o la salute.
12. L’esecuzione di tali leggi è affidata agli Stati.
13. Spetta alla Federazione il controllo sull’importazione alla frontiera degli USE.

Art. 127.- Prezzi delle merci.
Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, gli USE emanano disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi in generale e dei prezzi di merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, specialmente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.

Art. 128.- Bevande distillate.
1. La Federazione ha facoltà di emanare, per via legislativa, disposizioni sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione, la vendita e l’imposizione fiscale di bevande distillate.
2. La legislazione è intesa a diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione di bevande distillate. Essa promuove la produzione e l’utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari o foraggere. La Federazione riduce il numero degli apparecchi di distillazione acquistandoli mediante libera intesa con i proprietari.
3. La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società cooperative e altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare le materie prime per quanto queste non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.
4. Le specialità ottenute con la distillazione sono soggette al pagamento di un’imposta agli Stati Uniti d’Europa. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.
5. La produzione non industriale di bevande distillate è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore. La bevanda così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra all’economia domestica e all’azienda agricola del produttore.
6. Eccezion fatta della quantità occorrente al produttore, la quale è esente da imposta, la bevanda distillata fabbricata negli Stati Uniti d’Europa deve essere fornita alla Federazione, che l’acquista a prezzi adeguati.
7. Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denaturati.
8. I proventi dell’imposta sulla vendita e sul commercio al minuto nel territorio dello Stato membro spettano agli Stati. I permessi per il commercio al minuto interstatale e internazionale sono rilasciati dalla Federazione; i proventi sono ripartiti fra gli Stati in ragione della loro popolazione residente.
9. Il 10% del prodotto netto che la Federazione trae dall’imposizione fiscale delle bevande distillate è devoluto agli Stati. Questi lo impiegano nella lotta contro l’alcolismo, l’abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l’abuso di farmaci, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ripartita fra gli Stati in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla Federazione è impiegata per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 129.- Bevande alcoliche.
1. Gli Stati hanno diritto di sottoporre, per via legislativa, il commercio al minuto delle bevande alcoliche alle restrizioni che sono richieste per il bene pubblico. È considerato come commercio al minuto delle bevande alcoliche non distillate quello in quantità inferiore ai due litri.
2. La vendita delle bevande alcoliche non distillate non può essere gravata dagli Stati con imposte speciali che non siano le tasse delle concessioni.
3. Le persone giuridiche non possono essere trattate dagli Stati più sfavorevolmente delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.
4. La Federazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul commercio delle bevande alcoliche non distillate in quantità di due o più litri. Queste disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e d’industria.
5. Per le bevande alcoliche sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

Art. 130.- Pesi e misure.
1. Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dagli Stati Uniti d’Europa.
2. L’esecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera degli Stati sotto la sorveglianza della Federazione.

Art. 131.- Lingue degli Stati Uniti d’Europa.
1. L’inglese è la lingua ufficiale unificata degli Stati Uniti d’Europa.
2. Gli Stati membri designano le loro lingue ufficiali nei rapporti con le persone della stessa lingua. Queste sono le lingue nazionali degli Stati Uniti d’Europa.
3. La libertà di lingua è garantita.
4. Per garantire la pace linguistica gli Stati rispettano la composizione linguistica tradizionale delle Regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
5. La Federazione e gli Stati promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

Art. 132.- Formazione.
1. Gli Stati membri degli Stati Uniti d’Europa provvedono per un’istruzione primaria sufficiente, obbligatoria e, nelle scuole pubbliche, gratuita. L’istruzione deve stare esclusivamente sotto la direzione dell’autorità civile.
2. I giovani devono avere un’ottima formazione culturale e professionale. La competenza professionale va approfondita in ogni campo d’interesse sociale e in particolare in tutti quelli indicati nell’articolo 31, comma 4.
3. Le scuole pubbliche devono potere essere frequentate dagli aderenti di tutte le confessioni, senza pregiudizio della loro libertà di credo e di coscienza.
4. Vanno promossi i viaggi e i soggiorni dei giovani negli Stati degli Stati Uniti d’Europa.
5. La lingua inglese pratica va insegnata fin dall’inizio in tutte le classi di ogni ordine e grado. Tutti devono essere messi in grado di parlare l’inglese.
6. Tutte le lingue degli Stati Uniti d’Europa costituiscono un patrimonio culturale che va largamente valorizzato.
7. Internet è materia di studio: le più recenti tecnologie informatiche, d’interconnessione, di automazione e intelligenza artificiale, e le loro applicazioni vanno portate a conoscenza approfondita di tutti gli studenti degli Stati Uniti d’Europa.
8. La democrazia diretta dei cittadini e la sua difesa, la Sovranità del Popolo, la carta costituzionale degli Stati Uniti d’Europa, i diritti civili, umani, sociali e politici, la consapevolezza del loro valore, sono materia di studio obbligatoria nelle scuole intermedie.
9. Il settore culturale compete agli Stati. La Federazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica, in particolare tramite la formazione. Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica degli USE.
10. La Federazione e gli Stati promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
11. Gli Stati Uniti d’Europa deliberano sulle misure necessarie contro gli Stati che non soddisfino agli obblighi della formazione.
12. La Federazione può sovvenzionare le spese sostenute dagli Stati membri nell’assegnazione di borse di studio e di altri finanziamenti per l’istruzione.
13. Inoltre essa può, a complemento delle istituzioni statali, prendere o appoggiare provvedimenti al fine di promuovere l’istruzione attraverso borse di studio o altri aiuti finanziari.
14. In ogni caso la sovranità dei singoli Stati in materia d’istruzione va rispettata.
15. Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto federale di obbligatorietà generale. Gli Stati sono previamente consultati.

Art. 133.- Sport e ginnastica nelle scuole.
1. La Federazione può emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei giovani. Essa può per legge rendere obbligatorio l’insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L’attuazione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta agli Stati.
2. La Federazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.
3. Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.
4. Gli Stati e gli organismi interessati devono essere consultati per l’emanazione delle leggi applicative.

Art. 134.- Università.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di creare Università, Politecnici e altri istituti superiori d’istruzione, o di sovvenzionare simili istituti.
2. Analogamente gli Stati hanno il diritto di avere loro Università, Politecnici e altri istituti superiori d’istruzione.

Art. 135.- Ricerca scientifica.
1. Gli Stati Uniti d’Europa promuovono la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono essere subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.
2. Essi possono istituire centri di ricerca e annettere, interamente o in parte, i centri esistenti.
3. Nel campo genetico sono vietati i brevetti per le scoperte genetiche, poiché non vi devono essere impedimenti di esclusiva alla ricerca.
4. I brevetti informatici vanno applicati agli apparecchi fisici che utilizzano il software e alle invenzioni, ma non al software stesso, il cui libero uso favorisce lo sviluppo.

Art. 136.- Internet.
1. Il libero accesso a internet e web è garantito a tutti i cittadini degli USE.
2. In tutto il territorio degli USE deve esservi impiantata una rete telematica che permetta la velocità massima di trasmissione di dati.
3. Tutti i ragazzi, le ragazze e i giovani, anche nei più remoti Comuni, devono avere, ciascuno, uno strumento informatico e d’interconnessione fra i più recenti (computer, iPad, smartphone o altri strumenti più avanzati) a loro disposizione.

Art. 137.- Radiotelevisione.
1. La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza degli Stati Uniti d’Europa.
2. Queste forme contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento degli utenti, presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni. Esse tengono conto delle peculiarità degli Stati Uniti d’Europa e delle occorrenze degli Stati e delle Regioni.
3. L’indipendenza della radio e della televisione e l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell’ambito del comma 2.
4. Deve essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5. Gli Stati Uniti d’Europa istituiscono un’autorità indipendente di ricorso.
6. Per quanto concerne la telediffusione privata, qualunque gruppo o singolo non può possedere più del 15% di un’emittente e solo quello.
7. Riguardo alla pubblicità nel campo della telediffusione, qualunque gruppo o singolo non può avere più del 2%, e solo quello, del totale pubblicitario a livello federale e non più del 9% del totale pubblicitario a livello statale.

Art. 138.- Cinematografia.
1. La Federazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi e decreti di carattere obbligatorio generale, disposizioni intese a promuovere la produzione cinematografica europea e le attività culturali esercitate nell’ambito della cinematografia, e a disciplinare l’importazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche.
2. Nell’elaborazione delle leggi di attuazione, sono consultati gli Stati e le associazioni culturali ed economiche interessate.
3. Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e sui cinema, e la sua applicazione, è di competenza degli Stati.

Art. 139.- Ambiente.
1. La protezione della natura e del paesaggio è di competenza degli Stati.
2. Gli Stati Uniti d’Europa, nell’adempiere i propri compiti, devono rispettare le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali e devono conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.
3. La Federazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto o espropriazione, ad acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d’importanza nazionale.
4. Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.
5. La Federazione ha il diritto di alta vigilanza sulla conservazione forestale.
6. Essa sussidia la correzione e l’arginatura dei torrenti montani e l’imboschimento dei siti di loro origine; stabilisce i provvedimenti necessari per la conservazione di queste opere e dei boschi esistenti.
7. Gli alberi, giacché producono ossigeno e assorbono carbonio, se sono abbattuti o distrutti, vanno subito rimpiazzati in maniera adeguata, salvo casi particolari stabiliti dalla legge.
8. Gli Stati Uniti d’Europa emanano disposizioni di legge per proteggere l’uomo e il suo ambiente naturale da fattori dannosi o molesti e combattono particolarmente l’inquinamento e il rumore.
9. La Federazione emana nella fattispecie disposizioni di legge per prevenire l’inquinamento e per operare la depurazione da emissioni nocive di impianti o veicoli e il disinquinamento di aria, acque e terreni.
10. L’esecuzione delle suddette disposizioni spetta ai singoli Stati e Regioni, salvo ove la legge l’attribuisca agli Stati Uniti d’Europa.
11. Nel caso che gli USE o uno Stato o una Regione vogliano realizzare, in un territorio, un’opera di forte impatto ambientale, occorre l’accordo preliminare col governo locale e/o con i cittadini (mediante votazione popolare) dei Comuni interessati.

Art. 140.- Espropriazione.
1. La proprietà è garantita.
2. Gli Stati Uniti d’Europa, gli Stati e le Regioni possono prevedere in via legislativa, entro i limiti delle loro competenze istituzionali e nell’interesse pubblico, l’espropriazione e restrizioni della proprietà.
3. È dovuta piena indennità in caso dì espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a un’espropriazione.
4. La Federazione stabilisce in via legislativa norme generali applicabili alla pianificazione territoriale e urbanistica che gli Stati e le Regioni devono compilare per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.
5. La Federazione stimola e coordina le iniziative degli Stati e delle Regioni e collabora con loro.
6. La Federazione tiene conto, nell’adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della situazione europea, statale e locale del territorio.
7. Nell’interesse degli Stati Uniti d’Europa o di una gran parte della medesima, la Federazione ha il diritto di erigere opere pubbliche a spese della Federazione stessa, o aiutare la costruzione delle medesime.
8. A tale scopo la Federazione è autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.
9. Il Congresso federale può interdire la costruzione di opere pubbliche, le quali siano di danno agli interessi militari degli Stati Uniti d’Europa.

Art. 141.- Protezione civile.
1. La legislazione sulla protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze di cataclismi o di azioni belliche è di competenza della Federazione.
2. Le leggi esecutive sono emanate dopo la consultazione con gli Stati e le Regioni, che devono applicarle sotto l’alta vigilanza della Federazione.
3. La legge stabilisce i sussidi della Federazione alle spese di protezione civile.
4. La Federazione ha la facoltà d’istituire, mediante una legge, il servizio obbligatorio per gli uomini; le donne possono prestare servizio volontario. L’esecuzione di queste disposizioni è regolata per legge.
5. Dalla legge sono anche stabilite le disposizioni sulla paga, sull’assicurazione e sull’indennità per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.
6. Uguale legge stabilisce le disposizioni sull’impiego degli organi della protezione civile in caso di urgenza dei soccorsi.

Art. 142.- Agricoltura.
1. La Federazione ha il diritto d’emanare disposizioni per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l’efficienza dell’agricoltura e consolidare la proprietà agricola.
2. Gli Stati Uniti d’Europa promuovono la ricerca, la conoscenza e lo sviluppo di tecniche agricole biologiche; in particolare per escludere o limitare l’impiego di fertilizzanti e pesticidi chimici e dei prodotti così ottenuti.
3. La Federazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l’approvvigionamento degli Stati Uniti d’Europa. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le suddette scorte per agevolarne il rinnovamento.
4. La Federazione promuove, nel territorio degli Stati Uniti d’Europa, la coltura del grano panificabile e favorisce la selezione e l’acquisto delle sementi indigene di pregio. Essa acquisisce il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai possono essere obbligati ad assumere a proprio carico questo grano al prezzo di costo della Federazione.
5. Gli Stati Uniti d’Europa prendono i provvedimenti necessari per sostenere l’industria europea dei mulini; parimenti essi tutelano gli interessi dei consumatori di pane e di farina. Essi controllano, nei limiti delle loro attribuzioni, il commercio e i prezzi sia del grano sia della farina panificabile e del pane. Essi prendono i provvedimenti necessari per regolare l’importazione della farina panificabile e possono riservarsi il diritto esclusivo d’importare questo prodotto. Gli Stati Uniti d’Europa accordano ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto nell’interno dell’a Federazione stessa. Essi prendono provvedimenti in favore delle Regioni montane, atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

Art. 143.- Caccia e pesca.
La Federazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative sull’esercizio della pesca e della caccia, specificatamente per la conservazione della molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 144.- Protezione animali.
1. La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Federazione.
2. Essa emana norme principalmente su:
– la custodia e la cura degli animali;
– l’impiego e il commercio degli animali;
– il trasporto di animali;
– gli interventi e gli esperimenti sugli animali vivi, tenendo presente che è vietata la vivisezione;
– la macellazione degli animali;
– l’importazione di animali e di prodotti animali.
3. L’esecuzione delle norme federali spetta agli Stati, in quanto la legge non la riservi alla Federazione.

Art. 145.- Approvvigionamento energetico.
1. Gli Stati Uniti d’Europa e gli Stati membri si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e compatibile con le esigenze ecologiche, nonché per un consumo dell’energia parsimonioso e razionale.
2. La Federazione emana principi per l’utilizzo di energie alternative e rinnovabili.
3. La Federazione emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare volte al risparmio energetico e alle energie rinnovabili.
4. Gli Stati Uniti d’Europa, nella loro politica energetica, tengono conto degli sforzi compiuti dagli Stati e dai loro Enti pubblici, nonché dall’economia. Essi prendono in considerazione le diversità delle singole Regioni e la sopportabilità dal punto di vista economico.
5. I provvedimenti riguardanti il consumo di energia negli edifici sono presi dagli Stati, dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 146.- Risorse idriche.
1. Gli Stati Uniti d’Europa, per utilizzare razionalmente le risorse idriche e tenuto conto dell’intera economia idrica, stabiliscono in via legislativa principi consoni all’interesse generale su:
a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, per l’approvvigionamento dell’acqua potabile soprattutto, come anche l’alimentazione delle acque sotterranee;
b. l’utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;
c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le derivazioni d’acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come anche altri interventi del ciclo idrico.
2. Allo stesso scopo la Federazione emana disposizioni su:
a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e la conservazione di adeguati deflussi minimi;
b. la pulizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni dei corsi d’acqua e la sicurezza degli impianti di correzione;
c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;
d. la rilevazione e l’utilizzazione dei dati idrologici;
e. il diritto della Federazione di rivendicare l’utilizzazione di risorse idriche per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, dietro pagamento dei tributi e adeguata compensazione degli inconvenienti.
3. Riservati i diritti privati, spetta agli Stati e alle Regioni o ai titolari designati dalla legislazione statale o regionale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l’utilizzazione dell’acqua. Gli Stati e le Regioni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.
4. Se la concessione o l’esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti internazionali, gli Stati Uniti d’Europa decidono col concorso degli Stati interessati. Lo stesso vale nei rapporti internazionali se gli Stati interessati non giungono a un’intesa. Nei rapporti internazionali, gli Stati Uniti d’Europa determinano i tributi dopo aver udito gli Stati interessati.
5. L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe agli Stati e alle Regioni sempre che la legge non la riservi alla Federazione.
6. Nell’esercizio delle sue competenze, la Federazione considera i bisogni e salvaguarda le possibilità di sviluppo dei territori, da cui provengono le acque, e degli Stati e delle Regioni interessati.

Art. 147.- Energia elettrica.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno la facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
2. L’energia elettrica prodotta può essere erogata all’estero soltanto con l’autorizzazione degli Stati Uniti d’Europa.

Art. 148.- Energia nucleare.
1. La legislazione concernente l’energia nucleare è di competenza degli Stati Uniti d’Europa.
2. Gli Stati Uniti d’Europa emanano prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti.
3. Occorre sostituire via via le centrali nucleari esistenti con fonti d’energia rinnovabili e comunque non inquinanti.

Art. 149.- Rete stradale.
1. La Federazione assicura in via legislativa lo stabilimento e l’uso di una rete di strade europee. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore importanza e d’interesse generale per gli Stati Uniti d’Europa.
2. Gli Stati costruiscono e mantengono le strade europee conformemente alle disposizioni stabilite dalla Federazione e sotto l’alta vigilanza della medesima. Il compito spettante a uno Stato può essere assunto dalla Federazione, se esso ne fa domanda oppure se è necessario nell’interesse dell’opera.
3. Il terreno economicamente utilizzabile deve essere per quanto possibile risparmiato. Il detrimento arrecato all’uso e all’amministrazione dei terreni per effetto della costruzione delle strade, deve essere compensato mediante misure appropriate, le quali sono a carico dell’opera stradale.
4. Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade europee sono ripartite fra gli Stati Uniti d’Europa e gli Stati, tenuto conto dell’onere che le spese cagionano allo Stato, dell’interesse e della capacità finanziaria del medesimo.
5. Le strade europee sono poste sotto la sovranità degli Stati, riservate le competenze spettanti alla Federazione.
6. La Federazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dell’imposta sui carburanti e, se tale quota risulta non sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti sotto elencati, l’intero provento d’una soprattassa, utilizzandoli:
– come partecipazione alle spese per le strade europee;
– come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per la costruzione di posteggi nelle stazioni ferroviarie, nonché per altri provvedimenti intesi a separare i nodi di traffico;
– come contributi per provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;
– come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale;
– come contributi agli Stati che hanno strade europee di montagna e a quelli privi di strade europee.
7. Gli Stati Uniti d’Europa possono riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata sia alle prestazioni sia al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unicamente se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da altre tasse o prestazioni. Il prodotto netto della tassa non deve superare l’importo dei costi non coperti. Tale prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.
8. Gli Stati beneficano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote degli Stati si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle Regioni periferiche e di montagna.
9. La Federazione riscuote, per l’utilizzo delle strade europee, una tassa annuale di 30 euro sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati negli USE o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. Le aliquote possono essere adeguate ai costi mediante decreto federale di obbligatorietà generale, sottoposto a referendum popolare.
10. Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, che non devono però privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. Gli Stati prelevano la tassa sui veicoli immatricolati negli USE e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli. Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come la soprattassa di cui al comma 6. In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente.
11. Non devono essere riscosse tasse per l’uso delle strade aperte al traffico pubblico.
12. Gli USE esercitano l’alta vigilanza sulla conservazione delle strade e dei ponti.
13. La Federazione ha facoltà di stabilire disposizioni sulle automobili e sulle biciclette. Gli Stati, le Regioni e i Comuni possono comunque limitare o vietare la circolazione delle automobili e delle biciclette.
14. Rispetto agli Stati esteri vi è libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva della reciprocità.
15. La Federazione protegge le zone di montagna e quelle di alto valore paesaggistico dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. In queste zone la capacità delle strade di transito non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati.
16. Il traffico di transito delle merci attraverso le zone di montagna e di alto valore paesaggistico da confine a confine avviene per ferrovia, salvo eccezioni precisate dalla legge. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza tutte le misure necessarie.

Art. 150.- Rete ferroviaria.
La legislazione sulla costruzione e l’esercizio delle linee ferroviarie è di competenza della Federazione.

Art. 151.- Navigazione marittima.
La legislazione sulla navigazione marittima è di competenza della Federazione.

Art. 152.- Navigazione aerea.
La legislazione sulla navigazione aerea e sull’astronautica è di competenza della Federazione.

Art. 153.- Poste.
1. In tutta l’estensione degli Stati Uniti d’Europa le poste sono di proprietà federale e devono esservi presenti sufficienti servizi postali e di telecomunicazione di base. Il prodotto dell’amministrazione delle poste è devoluto alla cassa federale.
2. Le tariffe su tutto il territorio degli USE sono stabilite su basi uguali e allo stesso tempo, per quanto più è possibile, moderate.
3. È garantita l’inviolabilità del segreto nelle poste.

Art. 154.- Banche.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di emanare disposizioni sulle banche e sulle borse.
2. Tali disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare delle banche e delle borse dei singoli Stati. Le disposizioni devono essere emanate in forma di leggi e decreti, per i quali può essere richiesta la votazione popolare.
3. Gli Stati Uniti d’Europa favoriscono il microcredito soprattutto per situazioni particolari negli Stati.

Art. 155.- Case da gioco
1. La legislazione concernente l’istituzione e l’esercizio delle case da gioco, compresi gli apparecchi automatici a soldi per il gioco d’azzardo, spetta agli Stati Uniti d’Europa.
2. Le case da gioco sottostanno a una concessione della Federazione. Quando rilascia la concessione, la Federazione tiene conto delle peculiarità regionali e dei pericoli connessi con il gioco d’azzardo.
3. La legislazione stabilisce le poste massime.
4. È vietato istituire ed esercitare più di una casa da gioco negli Stati con un numero di abitanti non superiore a 20.000.000; è vietato istituire ed esercitare più di due case da gioco negli Stati con un numero di abitanti compreso fra 20.000.001 e 40.000.000; è vietato istituire ed esercitare più di tre case da gioco negli Stati con un numero di abitanti compreso fra 40.000.001 e 60.000.000; e così di seguito incrementando opzionalmente di una casa da gioco ogni 20.000.000 di abitanti. Comunque i singoli Stati possono proibire l’istituzione e l’esercizio delle case da gioco nel loro territorio.
5. L’ammissione di apparecchi automatici a soldi per il gioco di abilità è riservato alla legislazione dello Stato membro.
6. Agli Stati Uniti d’Europa è versata una tassa dipendente dai proventi delle case da gioco e corrispondente, al massimo, all’80% delle entrate lorde dell’esercizio delle case da gioco. La tassa è utilizzata per coprire i contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
7. Gli Stati Uniti d’Europa possono altresì stabilire opportune misure sulle lotterie e sulle scommesse.

Art. 156.- Monopolio economico.
1. Se in un dato campo economico, per ragioni tecniche, non può esservi concorrenza, il monopolio deve essere pubblico.
2. È vietato ogni regime di monopolio economico privato, a meno che non sia autorizzato da un referendum dei cittadini e tenuto sotto la sorveglianza della Federazione.
3. L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 157.- Privatizzazioni.
È ammessa la privatizzazione dei servizi pubblici, purché alle condizioni approvate da referendum popolare e obbligatoriamente amministrati col concorso e sotto la sorveglianza, anche sui costi, del Congresso federale.

Art. 158.- Abusi di mercato.
La Federazione emana regolamenti sugli abusi di mercato e sulle situazioni in cui vi sia conflitto d’interessi; essa dà direttive sulle sanzioni penali per chi commette reati finanziari, come il falso in bilancio, la corruzione, l’abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione dei dati, l’autoriciclaggio di denaro ‘sporco’, l’evasione fiscale, l’uso altamente spregiudicato di grosse quantità di denaro o di titoli che portano al collasso di aziende (pubbliche o private), e così di seguito.

Art. 159.- Stupefacenti.
1. La fabbricazione, l’importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita di droghe ‘pesanti’ e del liquore assenzio (e derivati), sono vietati in tutto il territorio degli Stati Uniti d’Europa.
2. La legislazione federale emana prescrizioni su ogni tipo di stupefacenti.

Art. 160.- Stranieri.
1. Gli Stati Uniti d’Europa hanno il diritto di fare leggi sull’entrata, l’uscita, la dimora e la residenza degli stranieri.
2. Gli Stati decidono, secondo il diritto federale, circa la dimora e la residenza di essi. La Federazione ha però il diritto di statuire in ultima istanza su ciò che concerne:
a. i permessi statali di dimora prolungata e di residenza, nonché le tolleranze;
b. la violazione dei trattati di residenza;
c. le espulsioni statali che estendono i loro effetti al territorio degli Stati Uniti d’Europa;
d. il diniego d’asilo.
3. La Federazione ha il diritto di espellere dal territorio degli Stati Uniti d’Europa quegli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Federazione.

Art. 161.- Atti di stato civile.
1. La tenuta dei registri e la documentazione degli atti dello stato civile è opera delle autorità civili. La legislazione federale dà le particolari disposizioni in proposito.
2. Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorità civili. Queste provvedono a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato.

Art. 162.- Protezione dei dati personali.
1. Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
2. Se ci sono finalità di interesse pubblico le Pubbliche amministrazioni potranno trattare i dati personali non sensibili (non ad esempio le informazioni sanitarie – ndr) anche senza un’apposita legge di autorizzazione. Le amministrazioni devono comunque rendere conto della congruità del trattamento.
3. Ognuno ha diritto al segreto delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, a meno che non vi sia un’autorizzazione diversa dell’autorità giudiziaria per casi ritenuti gravi o di pericolo.

Art. 163.- Libertà d’informazione e d’opinione.
1. È garantita la libertà d’informazione e d’opinione. Non si possono fare leggi che limitino la libertà di parola, di stampa, d’informazione su tv e radio, di internet, di spettacolo, né il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica.
2. È vietata la censura. Il segreto redazionale è garantito.

Art. 164.- Libertà di associazione.
I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o pericolose agli USE né per il loro scopo, né per i mezzi a questo impiegati. La legislazione degli Stati emana le appropriate disposizioni a reprimere l’abuso di questo diritto.

Art. 165.- Libertà religiosa.
1. La libertà di credo e di coscienza è riconosciuta a tutti.
2. Nessuno può essere costretto a prendere parte a un’associazione o istruzione o culto religioso, né incorrere in alcuna pena a causa di opinioni religiose.
3. La persona che è investita della patria potestà o della funzione di curatore dispone, conformemente ai principi sopra esposti, dell’educazione religiosa dei fanciulli sino all’età di 16 anni.
4. L’esercizio dei diritti civili, umani o politici non può essere limitato da alcuna prescrizione o condizione di natura religiosa o ecclesiastica.
5. Le opinioni religiose non svincolano dall’adempimento dei doveri di cittadini.
6. Nessuno è tenuto a pagare aggravi a causa dell’esercizio del culto di un’associazione religiosa alla quale non appartiene. L’attuazione più particolareggiata di questa massima resta riservata alla legislazione federale.
7. Il libero esercizio dei culti è garantito entro i limiti dell’ordine pubblico.
8. Resta riservato agli Stati come pure alla Federazione di prendere misure convenienti per il mantenimento dell’ordine pubblico e della pace fra i membri delle diverse associazioni religiose, non meno che per respingere le invasioni delle istituzioni ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato.
9. Le contestazioni di diritto pubblico o di diritto privato occasionate dalla formazione o dalla separazione di associazioni religiose, possono per via di ricorso essere sottoposte alla decisione delle competenti autorità federali.
10. L’erezione di vescovadi e di centri direzionali di qualsiasi confessione o religione sul territorio degli Stati Uniti d’Europa è sottoposta all’approvazione della Federazione.
11. Sono vietati sussidi pubblici o privilegi fiscali alle istituzioni religiose, le quali possono essere sovvenzionate dai propri fedeli in forma privata, tenendo presente che ogni reddito è sottoposto a imposta sulla base dell’articolo 122, comma 9. Eventuali sussidi o privilegi elargiti, anche per legge, da uno Stato membro, in un periodo precedente all’adesione alla Federazione europea, sono aboliti.

Art. 166.- Diritto alla vita.
1. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica.
2. Sono vietati la pena di morte, la tortura e ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, disumano o degradante.

Art. 167.- Diritti delle minoranze.
1. Decisioni legislative o referendum o iniziative popolari riguardanti in maniera specifica minoranze nonviolente (per etnia, origine, lingua, convinzioni religiose, filosofiche o politiche, posizione sociale, cultura, civiltà, sesso, stato civile, menomazioni psico-fisiche, ecc.) richiedono il preventivo accordo con i rappresentanti e/o con i cittadini, mediante votazione, appartenenti alle minoranze stesse direttamente interessate.
2. Usi od opinioni delle minoranze non svincolano dall’adempimento dei doveri di cittadini.

Art. 168.- Diritti dei rifugiati.
1. I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati o in cui rischiano la tortura o punizioni disumane.
2. Gli immigrati adulti che sono accolti negli Stati Uniti d’Europa devono partecipare a corsi di formazione professionale approfondita (per analogia vedere art. 132, comma 2) nel campo della loro precedente attività lavorativa o di studio.
3. Gli immigrati maggiorenni dopo tre anni di lavoro in uno Stato degli USE hanno diritto alla cittadinanza europea e al voto.
4. Gli immigrati minorenni hanno diritto alla formazione, di cui all’articolo 132, e dopo tre anni di permanenza in uno Stato degli USE hanno diritto alla cittadinanza europea.

Art. 169.- Paesi svantaggiati.
Gli Stati Uniti d’Europa promuovono lo sviluppo e la libertà nel mondo, in particolare favorendo la formazione della popolazione dei Paesi svantaggiati e sostenendo attività economiche d’iniziativa locale.

Art. 170.- Armamenti.
1. Gli Stati Uniti d’Europa emanano prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori di armi e munizioni.
2. La fabbricazione, l’acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni, di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti a un’autorizzazione della Federazione. Questa autorizzazione è concessa solamente alle persone e alle imprese che presentano le necessarie garanzie.
3. L’importazione e l’esportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico possono aver luogo solamente se sono autorizzate dagli Stati Uniti d’Europa, i quali hanno il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.
4. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione dei commi 2 e 3, e per quanto riguarda la concessione, la durata e la revoca delle autorizzazioni, nonché il controllo dei concessionari. Il Consiglio federale determina inoltre le armi, le munizioni, gli esplosivi, l’altro materiale e le parti staccate cui si applica la presente disposizione.

Art. 171.- Guerra.
1. Gli Stati Uniti d’Europa ripudiano la guerra come mezzo per risolvere le controversie e rifiutano la guerra preventiva.
2. Soltanto la Federazione ha il diritto di dichiarare la guerra e di concludere la pace, di stipulare con gli Stati esteri alleanze o trattati.
3. Non è permesso concludere alcuna capitolazione militare.

Art. 172.- Divieto di attività mercenarie.
1. Ai cittadini degli Stati Uniti d’Europa non è permesso di partecipare come combattenti pagati da privati a un conflitto armato o ad attività di qualsiasi genere intese a rovesciare un governo.
2. I cittadini che vogliono fare parte attiva in un’azienda privata per la sicurezza o per l’operatività militare devono chiedere preventivamente l’autorizzazione degli Stati Uniti d’Europa. È pure vietato il servizio all’estero in un esercito regolare, se gli USE ne contestano il piano d’impiego armato.

Art. 173.- Servizio civile.
I cittadini maggiorenni e fino all’età di trenta anni, in via sostitutiva al servizio di leva temporaneo (vedere art. 39), possono partecipare al servizio civile temporaneo, non retribuito, svolgendo un’attività di vigile del fuoco o di protezione civile o di assistenza.

Art. 174.- Festa della Federazione.
Il 1° ottobre in tutto il territorio della Federazione è la Festa degli Stati Uniti d’Europa, della loro Costituzione basata sulla democrazia diretta dei cittadini, ed è anche il giorno delle elezioni popolari (election day). Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica.

Art. 175.- Revisione della Costituzione.
1. La Costituzione federale degli Stati Uniti d’Europa può essere riformata in ogni tempo totalmente o parzialmente.
2. La riforma totale ha luogo nel modo stabilito dalla legislazione federale.
3. Quando una Camera del Congresso federale decide la riforma totale e l’altra non vi acconsente, oppure quando lo 0,8% della popolazione degli USE domanda la riforma totale della Costituzione federale, sia nell’uno sia nell’altro caso, la questione “se la riforma totale debba o no avere luogo” va sottoposta alla votazione popolare europea.
4. Quando in uno di questi casi la doppia maggioranza dei cittadini europei votanti e degli Stati si esprime affermativamente sulla questione, si procede alla rielezione delle due Camere onde porre mano alla riforma totale.
5. La revisione parziale può avere luogo sia per iniziativa popolare sia nelle forme statuite per la legislazione federale.
6. L’iniziativa popolare consiste nella domanda avanzata dallo 0,8% della popolazione degli USE che richiede o l’inserimento o l’abrogazione o la modifica di determinati articoli della Costituzione federale.
7. Nel caso che l’iniziativa popolare proponga, per la revisione o per l’inserimento nella Costituzione federale, più materie differenti fra loro, ciascuna di queste deve formare l’oggetto di una domanda particolare dell’iniziativa.
8. La domanda d’iniziativa può essere presentata o solo come proposta generale oppure come progetto già elaborato.
9. Se questa domanda è presentata sotto forma di proposta generale e le due Camere federali sono d’accordo con la medesima, queste devono procedere alla revisione parziale nel senso della domanda e sottoporla alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se al contrario la domanda non è gradita da entrambe le Camere, la questione della revisione parziale viene sottoposta alla votazione popolare, e se la doppia maggioranza dei cittadini europei votanti e degli Stati si pronuncia affermativamente, il Congresso federale procede alla revisione uniformandosi alla decisione popolare.
10. Nel caso che la domanda d’iniziativa è messa in forma di progetto già elaborato e il Congresso federale vi aderisce, il progetto stesso è sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Ove il Congresso federale non sia d’accordo, può fare esso stesso un proprio progetto, oppure proporre il rigetto di quello presentato, e sottoporre alla votazione popolare il suo progetto o la sua proposta di rifiuto, insieme con la rispettiva domanda d’iniziativa.
11. Se il Congresso federale adotta un controprogetto, ai cittadini votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza condizioni:

(1) = se preferisce il progetto dell’iniziativa popolare al diritto vigente;
(2) = se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
(3) = quale dei due testi deve entrare in vigore nel caso in cui il Popolo e gli Stati li preferiscano entrambi al diritto vigente.

– La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ciascuna domanda. Non si tiene conto delle domande lasciate senza risposta;
– se risultano accettati sia il progetto dell’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti sia del Popolo sia degli Stati;
– per contro se nelle risposte alla terza domanda un testo ha raccolto più voti del Popolo e l’altro più voti degli Stati, nessuno dei testi entra in vigore.
12. Una legge federale determina le formalità da osservare per le domande d’iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.
13. La Costituzione federale riformata, o la sua parte riformata, entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla maggioranza degli Stati. Il risultato della votazione popolare in ciascuno Stato membro vale come voto di quello Stato.

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Capitolo III – STATI MEMBRI E AUTONOMIE LOCALI

Art. 200.- Stato.
1. Gli Stati membri sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale degli USE ed esercitano i loro diritti non delegati agli Stati Uniti d’Europa.
2. La Costituzione democratica di ogni Stato membro si fonda sul principio inalienabile della Sovranità del Popolo.

Art. 201.- Congresso dello Stato.
1. Ciascuno Stato ha un suo Congresso legislativo composto di un Parlamento dei Deputati dai Cittadini di quello Stato, i cui membri sono eletti ogni anno col proporzionale da tutti i suoi cittadini, e di un Senato delle Regioni (del medesimo Stato), composto da tre a sei membri per ogni Regione – federalismo delle Regioni alla pari – eletti ogni anno col proporzionale nell’ambito delle Regioni stesse. Ogni Regione forma una circoscrizione elettorale.
2. Le due Camere hanno le stesse competenze e pari importanza.
3. Gli Stati con meno di 5 milioni di abitanti possono avere, se lo ritengono opportuno, un Congresso monocamerale, composto cioè soltanto dal Parlamento dei Deputati.
4. Ciascun membro del Congresso può essere eletto al massimo per otto anni in tutto.
5. Non è permesso che membri del Congresso siano nominati.
6. Uno Stato membro molto piccolo potrebbe non presentare suddivisioni intermedie (Regioni) fra Stato e Comuni. In tal caso lo Stato ha il proprio Congresso statale monocamerale, composto unicamente dal Parlamento dei Deputati, mentre porta al Senato federale degli Stati Uniti d’Europa solo due Senatori, non essendovi il Senatore delle Regioni. Non hanno vigore per questo Stato gli articoli 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 269.
7. I Deputati del Parlamento statale sono remunerati dalla cassa dello Stato. I Senatori delle Regioni sono remunerati dalla propria Regione. La remunerazione è pagata unicamente in base ai gettoni di presenza.
8. Tutti i membri del Congresso al termine del mandato hanno diritto a riprendere la mansione lavorativa interrotta al momento dell’elezione.
9. A titolo esemplificativo, i seggi del Congresso dell’ITALIA si ripartiscono fra le sue Regioni come riportato nella tabella che segue. La possibile ripartizione dei seggi in altri Stati membri degli Stati Uniti d’Europa è riportata nell’allegato A (in preparazione).
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SEGGI AL PARLAMENTO E AL SENATO DELLO STATO ITALIANO FEDERALE

(tabella in allestimento)

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Art. 202.- Consiglio dello Stato.
1. Il Consiglio dello Stato (Governo dello Stato) è formato da professionisti di alta e provata competenza, capacità e dirittura democratica, con grande esperienza nel loro campo di lavoro. Il Consiglio è composto da 7 a 15 membri eletti uno per uno ogni tre anni dal Congresso dello Stato in seduta congiunta. I suddetti membri devono appartenere ciascuno ad altrettante Regioni diverse. Nel Consiglio, al momento della sua formazione, devono essere rappresentati, col proporzionale e con almeno un membro, i quattro maggiori partiti e/o liste e/o movimenti dello Stato (non va tenuto conto di eventuali coalizioni cui appartengono detti gruppi politici) per favorire la collaborazione.
2. Il Consiglio di uno Stato con meno di 4 milioni di abitanti, al momento della sua formazione deve essere rappresentato, col proporzionale e con almeno un membro, dai tre maggiori partiti e/o liste e/o movimenti dello Stato (non va tenuto conto di eventuali coalizioni cui appartengono detti gruppi politici).
3. Ciascun membro del Consiglio dello Stato può stare in carica per nove anni al massimo (o per tre legislazioni complete).
4. Il Presidente del Consiglio e il suo Vice sono designati dal Congresso dello Stato fra i membri del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di ciascuno Stato membro è anche Presidente di quello Stato (fanno eccezione gli Stati attualmente retti da monarchia costituzionale, a meno che una votazione popolare in uno o più di tali Stati scelga l’altra soluzione). Egli resta in carica un anno e nei successivi anni non è più eleggibile né come Presidente del Consiglio né come Vice.
5. Il Presidente del Consiglio di ogni singolo Stato è ‘primus inter pares’ (lo stesso vale per il Presidente del Consiglio di ciascuna Regione e per il Sindaco di ciascun Comune).
6. Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Consiglio statale ricevono dalla cassa dello Stato un onorario annuo.

Art. 203.- Approvazione delle leggi dello Stato.
1. Per l’approvazione di qualsiasi legge statale si deve avere la doppia maggioranza sia dei votanti al Parlamento statale sia del numero di Regioni che esprimono il loro voto al Senato statale (solamente del Parlamento nei casi previsti dall’articolo 201, commi 3 e 6).
2. Ogni legge o regolamento statale è sempre sotto riserva dei diritti del Popolo.
3. Va tenuta presente comunque l’assoluta separazione dei poteri esecutivo, legislativo, giudiziario e dell’informazione.

Art. 204.- Votazione popolare a livello statale.
1. Con riguardo alle votazioni popolari a livello Stato, le percentuali delle firme necessarie per effettuare obbligatoriamente i referendum sono il doppio di quelle indicate negli articoli 101 e 101a, mentre i tempi per la raccolta delle firme restano gli stessi. Una votazione popolare a livello statale può essere promossa anche da un terzo delle Regioni.
2. I referendum a livello Stato per avere immediato effetto esecutivo richiedono sempre la doppia maggioranza sia dei votanti sia delle Regioni componenti il medesimo Stato (solo dei votanti nel caso previsto dall’articolo 201, comma 6). Il risultato della votazione popolare in ciascuna Regione vale come voto della stessa Regione.

Art. 205.- Tribunali dello Stato.
Ogni Stato istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

Art. 206.- Imposte a livello statale.
Entro i limiti stabiliti dagli articoli 122 e 123, è di competenza degli Stati membri la determinazione delle proprie aliquote fiscali e tariffe, come pure degli ammortamenti esenti da imposta. I cittadini, allorquando lo ritengono opportuno, possono decidere loro le aliquote fiscali attraverso le modalità della votazione popolare.

Art. 219.- Patrimonio immobiliare presente in ciascuno Stato.
Ogni ente pubblico o privato, azienda, organizzazione, associazione, istituzione, gruppo, persona singola, famiglia, altro Stato membro o Stato estero, organismo laico o religioso di qualsiasi tipo, ecc. non può possedere più dello 0,1 per mille dei beni immobili presenti nello Stato, non conteggiando i beni demaniali dello stesso Stato.

Art. 250.- Regione.
1. L’autonomia regionale è garantita nella misura prevista dal diritto degli Stati Uniti d’Europa e dello Stato di appartenenza.
2. Ciascuna Regione ha una sua Costituzione e sue leggi, relative a materie non pertinenti allo Stato o alla Federazione.
3. La Costituzione democratica di ogni Regione si fonda sul principio inalienabile della Sovranità del Popolo.
4. Una Regione per essere tale deve comprendere almeno 30.000 abitanti.

Art. 251.- Congresso regionale.
1. Ciascuna Regione ha un suo Congresso legislativo, da rinnovare ogni anno, composto di una sola Camera, il Parlamento regionale, i cui membri sono eletti col proporzionale da tutti i suoi cittadini. Il numero dei Deputati è prestabilito in base al numero di abitanti della Regione. Non vi possono essere membri del Congresso nominati. Ogni Comune forma una circoscrizione elettorale.
2. I membri del Parlamento regionale devono essere ognuno di Comuni diversi. Possono avere ogni anno un Deputato i Comuni col più elevato numero di abitanti, fino a un massimo di Deputati che non supera un terzo del loro totale regionale prestabilito; i Deputati restanti devono essere eletti dai Comuni minori, che non sono presenti nel Parlamento regionale degli ultimi anni, in numero tale da raggiungere il totale prestabilito.
3. Un membro del Congresso regionale può ricoprire tale carica al massimo per otto anni in tutto.
4. I Deputati del Parlamento sono remunerati dalla cassa della Regione. La remunerazione è pagata unicamente in base ai gettoni di presenza.
5. Tutti i membri del Congresso al termine del mandato hanno diritto a riprendere la mansione lavorativa interrotta al momento dell’elezione.

Art. 252.- Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è formato da professionisti di alta competenza, capacità e dirittura democratica, e può essere composto da 5 a 9 membri, eletti uno per uno ogni tre anni dal Congresso della Regione. Nel Consiglio, al momento della sua formazione, devono essere rappresentati, col proporzionale e con almeno un membro, i tre maggiori partiti e/o liste e/o movimenti della Regione (non va tenuto conto di eventuali coalizioni cui appartengono detti gruppi) per favorire la collaborazione; i primi quattro, se la popolazione supera i sei milioni di abitanti.
2. Ciascun membro del Consiglio regionale può stare in carica per nove anni al massimo.
3. Il Presidente del Consiglio regionale e il suo Vice sono designati dal Congresso fra i membri del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio resta in carica tre anni e non può più essere rieletto né come Presidente del Consiglio di quella Regione né come Vice.
4. Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Consiglio regionale ricevono dalla cassa della Regione un onorario annuo.

Art. 253.- Approvazione delle leggi della Regione.
1. Per l’approvazione di qualsiasi legge regionale occorre la maggioranza dei voti del proprio Parlamento. Ogni legge o regolamento regionale è sempre sotto riserva dei diritti del Popolo.
2. Va tenuta presente l’assoluta separazione dei poteri.

Art. 254.- Votazione popolare a livello regionale.
Riguardo alle votazioni popolari a livello Regione, le percentuali delle firme necessarie per effettuare obbligatoriamente i referendum sono il triplo di quelle indicate negli articoli 101 e 101a, mentre i tempi per la raccolta delle firme restano gli stessi. I referendum regionali per avere immediato effetto esecutivo richiedono la maggioranza dei votanti.

Art. 255.- Imposte a livello regionale.
Entro i limiti stabiliti dagli articoli 122, 123 e 206, è di competenza di ciascuna Regione la determinazione delle proprie aliquote fiscali e tariffe, come pure degli ammortamenti esenti da imposta. I cittadini, allorquando lo ritengono opportuno, possono decidere loro le aliquote fiscali attraverso le modalità della votazione popolare.

Art. 269.- Patrimonio immobiliare in ciascuna Regione.
Ogni ente pubblico o privato, azienda, organizzazione, associazione, istituzione, gruppo, persona singola, famiglia, altro Stato membro o Stato estero, organismo laico o religioso di qualsiasi tipo, ecc. non può possedere più dello 0,7 per mille dei beni immobili non demaniali presenti nella Regione e comunque non può possedere più di quanto è possibile a livello statale.

Art. 300.- Comune.
1. L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto dello Stato e della Regione d’appartenenza.
2. Ciascun Comune ha una sua Costituzione e sue leggi, relative a materie non pertinenti allo Stato, alla Regione o alla Federazione.
3. La Costituzione democratica di ogni Comune si fonda sul principio inalienabile della Sovranità del Popolo.
4. Ogni Comune per essere tale deve comprendere come minimo un numero di abitanti compreso tra 1.000 e 5.000. Una legge dello Stato stabilisce qual è il numero minimo per i propri Comuni.
5. Una legge dello Stato stabilisce le modalità affinché un suo Comune sia classificato ‘grande Comune’.
6. Ogni frazione o quartiere o circoscrizione (o area interessata) che fa parte di un Comune più vasto ha comunque la sua autonomia per le esigenze locali, su cui può decidere la totalità dei propri cittadini tramite votazione popolare.

Art. 301.- Congresso comunale.
1. Ciascun Comune ha un suo Congresso legislativo, da rinnovare ogni anno, composto di una sola Camera, il Parlamento comunale, i cui membri sono eletti col proporzionale da tutti i suoi cittadini. Il numero dei Deputati è prestabilito sulla base del numero di abitanti del Comune. Non è permesso che membri del Congresso siano nominati.
2. Ciascun membro del Parlamento comunale può stare in carica per otto anni al massimo.
3. I membri del Parlamento sono remunerati dalla cassa del proprio Comune. La remunerazione è pagata unicamente in base ai gettoni di presenza.
4. Tutti i membri del Congresso al termine del mandato hanno diritto a riprendere la mansione lavorativa interrotta al momento dell’elezione.

Art. 302.- Sindaco di un Comune.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini. Egli dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile, tramite elezioni popolari, altre due volte al massimo (9 anni in tutto).
2. Il Sindaco dei grandi Comuni deve essere un professionista di alta competenza, capacità e dirittura democratica.
3. Per l’elezione di un Sindaco, ogni lista (partito, movimento, associazione, ecc.) può presentare un solo candidato. Ciascun candidato va votato singolarmente, uno a uno, da tutti i cittadini del Comune: per ogni nominativo gli elettori votano ‘SÌ’ o ‘NO’ a seconda che lo ritengano, rispettivamente, idoneo o non idoneo a tale carica. I candidati che ottengono il ‘SÌ’ col 50%+1 (senza tener conto dei decimali) dei voti validi – la maggioranza è accertata separatamente per ciascun candidato – sono considerati idonei. Di questi i tre più votati, in termini assoluti di voti, passano al ballottaggio, che si effettuerà in un turno successivo, con un’unica scheda (per maggiori dettagli sulle modalità del ballottaggio vedere l’articolo 24, commi 4 e 11, e, per analogia, l’articolo 36, comma 7).
4. Il Sindaco può essere eletto con modalità differente da quanto esposto al comma 3, purché tale modalità sia approvata da una votazione dei cittadini dello stesso Comune.

Art. 303.- Consiglio comunale.
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da quattro fino a un massimo di sette membri, appartenenti ad almeno tre dei maggiori partiti e/o liste e/o movimenti del Comune. I membri sono eletti uno per uno ogni tre anni dal Parlamento comunale. I grandi Comuni possono avere fino a un massimo di nove membri del Consiglio. Nei Comuni fino a 30.000 abitanti, i membri del Consiglio possono opzionalmente essere eletti direttamente dai cittadini invece che dal Parlamento.
2. Nel Consiglio dei grandi Comuni, al momento della sua formazione, devono essere rappresentati, col proporzionale e con almeno un membro, i tre maggiori partiti e/o liste e/o movimenti del Comune (non va tenuto conto di eventuali coalizioni cui appartengono detti gruppi); i primi quattro nei Comuni che superano i sei milioni di abitanti.
3. Ciascun membro del Consiglio comunale, in ogni caso, può stare in carica al massimo per nove anni.
4. Nei Comuni fino a 30.000 abitanti, i membri del Consiglio devono essere ivi residenti. Le delibere riguardano soprattutto le decisioni dell’esecutivo che richiedano spese superiori ai 50.000 euro, le quali, in generale, si riferiscono alla manutenzione di strade, della rete idrica, di fognature, dei sistemi di depurazione, come pure le decisioni relative al patrimonio edilizio, ai musei, ai cimiteri, ai giardini e boschi, ecc. del Comune. Le decisioni inoltre riguardano il regolamento scolastico, giacché le scuole dell’obbligo sono gestite o controllate dai Comuni.
5. Il Sindaco e gli altri membri del Consiglio comunale ricevono dalla cassa del Comune un onorario annuo.

Art. 304.- Approvazione delle leggi del Comune.
1. Per l’approvazione di qualsiasi legge comunale occorre la maggioranza dei voti del Parlamento comunale. Ogni legge o regolamento comunale è sempre sotto riserva dei diritti del Popolo.
2. Va tenuta presente l’assoluta separazione dei poteri.

Art. 305.- Votazione popolare a livello comunale.
1. Riguardo alle votazioni popolari a livello Comune, le percentuali delle firme necessarie per effettuare obbligatoriamente i referendum sono il quadruplo di quelle indicate negli articoli 101 e 101a, mentre per i grandi Comuni dette percentuali devono essere il triplo. I tempi per la raccolta delle firme rimangono gli stessi. Per i Comuni con un numero non elevato di abitanti il numero delle firme necessarie per effettuare obbligatoriamente i referendum sono riportati, in via indicativa, nella tabella che segue (gli stessi valori valgono per le frazioni, le circoscrizioni, i quartieri, ecc.):
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.. n. abitanti ……….|…n. firme elettroniche ..|…n. firme manuali
del territorio ……..|……..per effettuare ………|…..per effettuare
………………………….|……. una votazione ………|….una votazione
………………………….|…………………………………….|………………………………
20.000 – 30.000 …………….400÷500 ………………….200÷250
10.000 – 20.000 …………….300÷400 ………………….150÷200
6.000 – 10.000 ………………200÷300 ………………….100÷150
4.000 – 5.999 ………………..180÷200 …………………. 90÷100
3.000 – 3.999 ……………………160 …………………………..80
2.000 – 2.999 ……………………140 …………………………..70
1.000 – 1.999 ……………………120 …………………………..60
………………………………………………………………………………………………….

2. I referendum a livello Comune, o di sue parti territoriali, per avere effetto esecutivo immediato richiedono la maggioranza dei votanti.

Art. 306.- Imposte a livello comunale.
Entro i limiti stabiliti dagli articoli 122, 123, 206 e 255, è di competenza di ciascun Comune la determinazione delle proprie aliquote fiscali e tariffe, come pure degli ammortamenti esenti da imposta. I cittadini del Comune, allorquando lo ritengono opportuno, possono decidere loro le aliquote fiscali attraverso le modalità della votazione popolare.

Art. 307.- Consorzio.
1. Comuni limitrofi possono raggrupparsi in Consorzio.
2. Il bilancio preventivo, le attività del Consorzio e i regolamenti consortili sono sottoposti alla sovranità dei cittadini del territorio.

Art. 319.- Patrimonio immobiliare in ciascuno dei grandi Comuni.
Ogni ente pubblico o privato, azienda, organizzazione, associazione, istituzione, gruppo, persona singola, famiglia, altro Stato membro o Stato estero, organismo laico o religioso di qualsiasi tipo, ecc. non può possedere più dello 0,7 per mille del patrimonio immobiliare non demaniale di un grande Comune e comunque non può possedere più di quanto è possibile a livello regionale e statale.

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2. DICHIARAZIONE DELLA SOVRANITÀ DEL POPOLO

La ragione che spinge i cittadini a emanciparsi dal potere decisionale gerarchico di alcuni pochi è data dalla convinzione che tutti gli esseri umani sono creati uguali, dotati di pari diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà di decidere, il conseguimento del bene e del benessere, il progresso democratico, sociale e scientifico, l’avere relazioni vicendevoli di collaborazione e solidarietà, e non di sudditanza o di impotenza.
Nell’ambito di tali diritti sono eletti dal Popolo alcune persone di governo per un tempo limitato, le quali nell’esercizio delle loro funzioni devono rispondere direttamente e ogni volta che è richiesto dalle leggi o dai cittadini stessi a coloro che le eleggono.
Quando un governo non assolve dette finalità, il Popolo, che è sovrano, ha il diritto di sostituirlo immediatamente. Ogni volta che un governo emette leggi non consone alla volontà del Popolo, questo ha il diritto di abolirle o modificarle immediatamente. Ogni volta che nuove leggi pur necessarie non siano varate dalle Camere, il Popolo di sua iniziativa le può proporre e votare direttamente, con effetto esecutivo immediato.
Le principali cariche in ogni campo istituzionale sia a livello nazionale sia locale sono anch’esse in funzione della volontà espressa da parte di tutti i cittadini. Tali cariche devono rispondere al Popolo sovrano dell’attività svolta nell’espletamento del loro servizio.
Parimenti la distribuzione delle entrate pubbliche sia a livello nazionale sia locale (ed eventualmente di una parte degli utili di determinate aziende private) va effettuata in base alle linee generali stabilite preventivamente con i cittadini del territorio interessato. Questi devono altresì poter controllare che la ripartizione avvenga come previsto, che si operi con la massima trasparenza ed efficacia e che le realizzazioni siano qualitativamente valide ed efficienti.
Il Presidente e i membri del Consiglio dei Ministri devono essere professionisti altamente qualificati e con grande esperienza nel campo cui sono preposti, non devono restare in carica per un lungo periodo né mai trovarsi in alcuna condizione di conflitto d’interessi.

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3. INVITO ALLE NAZIONI E A QUANTI VOGLIONO CHE I CITTADINI SIANO SOVRANI

La conquista della Democrazia diretta è inevitabile, il mondo non può farne a meno, è nell’evoluzione del suo DNA sociale. Per ogni legge va sempre fatta salva la sovranità del Popolo. Per la società civile è la “marcia in più”. Chi ha nel cuore la DD sa che è la risposta, di qualsiasi pensiero egli sia. La vera democrazia è una ricchezza per tutti gli Stati che l’attuano e che la possono esportare pacificamente.
Rivolgiamo un appello ai cittadini europei e a quelli italiani: nulla di quanto viene proposto può diventare legge senza il vostro consenso. Con la sovranità diretta siete voi stessi i protagonisti delle leggi che devono fare il vostro benessere.
Invitiamo ciascun politico e partito democratico a spalancare le porte all’autorità del Popolo: la Democrazia diretta è il diritto essenziale dei cittadini, che non accetta la discriminazione, che vuole l’unione di Stati democratici capaci di reciproca solidarietà, che vuole la collaborazione degli esseri umani e il miglioramento delle sorti dell’umanità. Questo vale!
DOVE C’È PIÙ DEMOCRAZIA, C’È PIÙ BENESSERE, NON È NECESSARIO, PER CRESCERE, CHE GLI STATI LOTTINO FRA LORO. LA DEMOCRAZIA DIRETTA CONVIENE A TUTTE LE NAZIONI.
La piena Democrazia diretta è il faro verso cui vale dirigersi: è il sole che illumina la società umana. Gli individui e i Popoli che portano avanti la DD sono i raggi che quanto più si avvicinano al sole tanto più si avvicinano fra loro.

L’ITALIA istituisca una Costituzione federale e Costituzioni regionali e comunali fondate sul principio inalienabile della sovranità diretta del Popolo, per rendere l’Italia una Nazione felice, perché sia la casa di tutti i cittadini.
La stessa UNIONE EUROPEA è chiamata ad acquisire una Costituzione federale e Costituzioni nazionali fondate sul principio inalienabile della Democrazia diretta del Popolo, per rendere l’Europa un continente d’avanguardia, che possa esportare, in modo nonviolento, la ricchezza creata dalla vera democrazia.
Il medesimo invito è rivolto agli STATI UNITI D’AMERICA, perché adottino la Democrazia basata sulla sovranità diretta dei cittadini, che sia d’esempio al mondo, come fu allora la Costituzione del 1787.
La presente proposta è molto interessante come soluzione per un’eventuale Federazione degli STATI DEL SUD AMERICA. Nel caso che anche l’Unione Europea adotti la Democrazia diretta vi sarebbe una forte sintonia di strutture tra le due realtà.
Pure la CINA, per essere un modello, accetti in sé la Democrazia diretta del Popolo, solo in tal modo può andare lontano nel lungo periodo: i tempi stanno cambiando.
Così INDIA, RUSSIA, i PAESI MUSSULMANI, gli STATI AFRICANI, il SUDEST ASIATICO, l’AUSTRALIA e l’OCEANIA, il GIAPPONE e le COREE, il CANADA, ecc. sono invitati ad acquisire Costituzioni federali fondate sulla piena autorità diretta dei cittadini.

Solo in tal modo i Popoli possono essere un dono l’uno per l’altro.
Abbiamo un credo: che un giorno l’Unione Europea, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Russia e tutti gli Stati e le Federazioni di Stati del nostro pianeta riconosceranno, assieme, il diritto della sovranità dei cittadini, il diritto dell’Uguaglianza.
Ciò che è impossibile ai cittadini, è possibile alla Democrazia diretta dei cittadini. Siamo all’alba d’una nuova civiltà che genera libertà, pace, emancipazione, benessere diffuso, tolleranza, ambiente altamente vivibile, che rende il mondo più giusto e unito!
Abbiamo una forza innovatrice e trasformatrice della società come nessun altro sistema. Solo in tal modo sarà possibile realizzare la Federazione degli Stati del mondo e la fratellanza universale.
Yes we can.

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4. APPELLO AI POPOLI

(parafrasi da Charlie Chaplin)

Gli esseri umani devono aiutarsi fra loro, i mezzi ci sono, c’è spazio per tutti, la natura permette di produrre più di quanto consumiamo, quello che occorre è l’essere uniti, avere umanità e tolleranza.
L’autorità che negano al Popolo deve tornare al Popolo in nome della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza, della fraternità universale, per fare di questa vita una splendida avventura.
Voi, il Popolo, avete nel profondo del cuore l’amore dell’umanità, avete la forza di creare la felicità sociale, un mondo nuovo, migliore! È giunto il momento di scoprire questa perla preziosa: noi tutti siamo utili!
Attualmente alcuni-pochi decidono come deve vivere il Popolo.
Noi siamo cittadini del mondo, ciascuno nel proprio Stato, dobbiamo togliere la diversa possibilità, tra noi e alcuni-pochi, di decidere, dobbiamo eliminare questa ingiustizia.
È necessario renderci indipendenti, deve esserci l’unione fra i cittadini, dobbiamo sfidare il potere non con la violenza, con la quale il potere stesso mostra la sua brutalità e inciviltà, ma con la fermezza che apre i loro occhi: il potere non può, conferma Gandhi, tenere testa a milioni di esseri umani se questi si rifiutano di collaborare.
L’autorità del Popolo, vale a dire il nostro sacrosanto diritto di gestirci, di decidere istituzionalmente e liberamente, in tempi razionali, sulle principali leggi ed esigenze sociali, di verificare l’operato degli incaricati o l’assenza di monopoli, è il maggiore evento democratico del nostro secolo.
La forza dell’autorità del Popolo è la nostra forza; è il DNA che rigenera la società umana e non vogliamo altro che si moltiplichi.
Occorre modernizzare la politica. Occorrono paladini della Democrazia diretta. Facciamo uniti assieme nella diversità questa formidabile rivoluzione nonviolenta, così innovatrice ed efficace che rende moderne e ammirevoli tutte le strutture.
FORZA CITTADINI! Nulla di quello che viene proposto può diventare legge senza il vostro consenso, siate voi stessi gli autori delle leggi che devono fare il vostro benessere. È ora di farci valere, il tempo è socialmente maggiorenne ed è grande la nostra conquista, è bellissima, è per sempre.
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APPENDICE – ELENCO DEGLI ARTICOLI COSTITUZIONALI

PREAMBOLO
Il Popolo e gli Stati degli Stati Uniti d’Europa.
Art. 1.- La Costituzione.
Art. 2.- Il Popolo è sovrano.
Art. 3.- Gli Stati sono sovrani.
Art. 4.- Votazione popolare.
Art. 5.- Sistema elettorale.
Art. 6.- Affari interni degli Stati.
CAP. I° – AUTORITÀ DEGLI STATI UNITI D’EUROPA
Art. 21.- Congresso federale.
Art. 22.- Seggi nel Congresso federale.
Art. 23.- Competenze del Congresso federale.
Art. 24.- Elezioni.
Art. 25.- Presidenti del Parlamento e del Senato.
Art. 26.- Remunerazione dei membri del Congresso.
Art. 27.- Consiglio federale.
Art. 28.- Attribuzioni del Consiglio federale.
Art. 29.- Presidente del Consiglio.
Art. 30.- Onorari.
Art. 31.- Dipartimenti.
Art. 32.- Cancelleria federale.
Art. 33.- Tribunale federale.
Art. 34.- Presidente del Tribunale federale.
Art. 35.- Tribunale amministrativo federale.
Art. 36.- Difensore della Democrazia.
Art. 37.- Banca Centrale d’emissione.
Art. 38.- Governatore della Banca Centrale.
Art. 39.- Forze Armate.
Art. 40.- Generale delle Forze Armate.
Art. 41.- Separazione dei poteri.
Art. 42.- Sedi delle autorità federali.
Art. 43.- Responsabilità dei funzionari degli Stati Uniti d’Europa.
Art. 44.- Incompatibilità.
CAP. II° – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 100.- Cittadinanza europea.
Art. 101.- Norme per la votazione popolare.
Art. 101a.- Norma transitoria per le votazioni manuali.
Art. 102.- Petizione e Proposta di legge popolare.
Art. 103.- Affari esteri.
Art. 104.- Rapporti degli Stati membri.
Art. 105.- Benessere.
Art. 106.- Lavoro.
Art. 107.- Sindacati.
Art. 108.- Rapporti di lavoro.
Art. 109.- Disoccupazione.
Art. 110.- Crisi economiche.
Art. 111.- Previdenza.
Art. 112.- Famiglia.
Art. 113.- Infanzia.
Art. 114.- Matrimonio.
Art. 115.- Aiuto in situazioni di bisogno.
Art. 116.- Alloggi.
Art. 117.- Residenza e dimora.
Art. 118.- Sanità.
Art. 119.- Giustizia civile.
Art. 120.- Giustizia penale.
Art. 121.- Finanze.
Art. 122.- Imposte.
Art. 123.- Perequazione delle imposte.
Art. 124.- Dazi.
Art. 125.- Copertura delle spese degli Stati Uniti d’Europa.
Art. 126.- Commercio e industria.
Art. 127.- Prezzi delle merci.
Art. 128.- Bevande distillate.
Art. 129.- Bevande alcoliche.
Art. 130.- Pesi e misure.
Art. 131.- Lingue degli Stati Uniti d’Europa.
Art. 132.- Formazione.
Art. 133.- Sport e ginnastica nelle scuole.
Art. 134.- Università.
Art. 135.- Ricerca scientifica.
Art. 136.- Internet.
Art. 137.- Radiotelevisione.
Art. 138.- Cinematografia.
Art. 139.- Ambiente.
Art. 140.- Espropriazione.
Art. 141.- Protezione civile.
Art. 142.- Agricoltura.
Art. 143.- Caccia e pesca.
Art. 144.- Protezione animali.
Art. 145.- Approvvigionamento energetico.
Art. 146.- Risorse idriche.
Art. 147.- Energia elettrica.
Art. 148.- Energia nucleare.
Art. 149.- Rete stradale.
Art. 150.- Rete ferroviaria.
Art. 151.- Navigazione marittima.
Art. 152.- Navigazione aerea.
Art. 153.- Poste.
Art. 154.- Banche.
Art. 155.- Case da gioco.
Art. 156.- Monopolio economico.
Art. 157.- Privatizzazioni.
Art. 158.- Abusi di mercato.
Art. 159.- Stupefacenti.
Art. 160.- Stranieri.
Art. 161.- Atti di stato civile.
Art. 162.- Protezione dei dati personali.
Art. 163.- Libertà d’informazione e d’opinione.
Art. 164.- Libertà di associazione.
Art. 165.- Libertà religiosa.
Art. 166.- Diritto alla vita.
Art. 167.- Diritti delle minoranze.
Art. 168.- Diritti dei rifugiati.
Art. 169.- Paesi svantaggiati.
Art. 170.- Armamenti.
Art. 171.- Guerra.
Art. 172.- Divieto di attività mercenarie.
Art. 173.- Servizio civile.
Art. 174.- Festa della Federazione.
Art. 175.- Revisione della Costituzione.
CAP. III° – STATI MEMBRI E AUTONOMIE LOCALI
Art. 200.- Stato.
Art. 201.- Congresso dello Stato.
Art. 202.- Consiglio dello Stato.
Art. 203.- Approvazione delle leggi dello Stato.
Art. 204.- Votazione popolare a livello statale.
Art. 205.- Tribunali dello Stato.
Art. 206.- Imposte a livello statale.
Art. 219.- Patrimonio immobiliare presente in ciascuno Stato.
Art. 250.- Regione.
Art. 251.- Congresso regionale.
Art. 252.- Consiglio regionale.
Art. 253.- Approvazione delle leggi della Regione.
Art. 254.- Votazione popolare a livello regionale.
Art. 255.- Imposte a livello regionale.
Art. 269.- Patrimonio immobiliare in ciascuna Regione.
Art. 300.- Comune.
Art. 301.- Congresso comunale.
Art. 302.- Sindaco di un Comune.
Art. 303.- Consiglio comunale.
Art. 304.- Approvazione delle leggi del Comune.
Art. 305.- Votazione popolare a livello comunale.
Art. 306.- Imposte a livello comunale.
Art. 307.- Consorzio.
Art. 319.- Patrimonio immobiliare in ciascuno dei grandi Comuni.
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